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'CASH MOB ETICO'
21/05/2013 18.13.14

 

Gentili associati, 

sabato prossimo 25 maggio 2013, a Roma, NeXt Nuova Economia per Tutti e Economia e Felicità organizzano il primo

"CASH MOB ETICO".

È un'iniziativa nuova per l'Italia, gia diffusa negli Stati Uniti e in Europa, che intende stimolare i cittadini-consumatori ad acquisire consapevolezza dell'importanza del "voto col portafoglio", cioè del ruolo che essi possono svolgere orientando le loro scelte di acquisto e consumo verso aziende e prodotti ad alto grado di sostenibilità sociale e ambientale.

Sabato 25 maggio 2013 nel pomeriggio, alle ore 16.00, in Via Fonteiana 28/A nel quartiere Monteverde a Roma, i cittadini-consumatori si daranno appuntamento davanti al punto vendita DOC, per acquistare un paniere di prodotti del commercio equo e solidale. Perché? Per fare concorrenza "etica", premiando prodotti e aziende virtuosi che si distinguono per l'attenzione alla sostenibilità sociale e ambientale.

Il cash mob etico è infatti un modo per dire che la competizione sul mercato non deve essere necessariamente "al ribasso" ma può anche essere "al rialzo", con aziende e prodotti che si sfidano utilizzando gli strumenti della sostenibilità e cittadini-consumatori che li scelgono perché sono consapevoli che pratiche economiche più sostenibili sono più vantaggiose per tutti.

Sarà anche un modo per incontrarsi, conoscersi, stringere relazioni fra cittadini-consumatori che credono nella forza del consumo responsabile per indirizzare l'economia verso comportamenti più responsabili e sostenibili. Un incontro da cui potranno magari scaturire nuove iniziative, nuovi cash mob etici da organizzare in altre città d'Italia.

La partecipazione all'evento è ovviamente gratuita. Dato, però, che per l'organizzazione dell'evento si sosterranno delle spese, chi lo desidera (un sincero grazie fin d'ora) può effettuare una donazione a sostegno del cash mob etico attraverso il box PayPal presente su questa pagina sul sito di NeXt Nuova Economia per Tutti. Nell'ottica della massima trasparenza, il rendiconto delle spese effettuate e delle somme che saranno state donate verrà pubblicato sul sito di NeXt Nuova Economia per Tutti, oltre che sulla pagina Facebook di Economia e Felicità.

Per chi desiderasse comunicare in anticipo la sua adesione al cash mob etico, lo si può fare sulla pagina Facebook dedicata, dove sono già decine, centinaia i cittadini-consumatori che hanno detto di sì! Ulteriori informazioni si trovano sulla pagina dedicata al cash mob etico sul sito di NeXt Nuova Economia per Tutti, dove si possono anche condividere le proprie opinioni sull'iniziativa o rispondere ai commenti già espressi da altri utenti.

L'appuntamento è allora per

sabato 25 maggio 2013, ore 16.00, in Via Fonteiana 28/A a Roma, per il primo

"CASH MOB ETICO".

Vi invitiamo a partecipare numerosi!

 

Per qualsiasi richiesta d'informazione, il team di NeXt Nuova Economia per Tutti è sempre a vostra disposizione (anche su Twitter, all'account @nexteconomia).



RITARDO DEL VOLO : DIRITTO AL RISARCIMENTO - AVV. N.M.VERMAATEN Responsabile Dipartimento Contratti dei Consumatori, ITC,Pubblicità Ingannevole
13/05/2013 20.16.17

 

 

Dopo la storica sentenza del 23.10.2012 con la quale la Corte di Giustizia europea (C.G.U.E.) ha sancito definitivamente il diritto alla compensazione pecuniaria in caso di ritardo del volo oltre le  3 ore dall’orario di arrivo previsto al momento dell’acquisto del biglietto , questa in data 31 gennaio 2013 è tornata a pronunciarsi nella suddetta materia rafforzando di molto la tutela dei consumatori/viaggiatori.

La pronuncia parte da una vicenda nota che ha  visto quale protagonista l’eruzione del vulcano islandese Eyjafjallajökull, e lo spazio aereo di diversi Stati membri – incluso lo spazio irlandese,che è stato chiuso, tra il 15 e il 22 aprile 2010, a causa dei rischi corsi dagli aeromobili per i fumi e la nube sprigionata dal suddetto vulcano.

La sig.ra McDonagh non potendo tornare in Irlanda, a causa dei fumi del vulcano, aveva citato la Ryanair per non averle  prestato alcuna assistenza.

La signora riteneva che la compagnia aerea fosse tenuta a rimborsarle un importo di 1130 euro circa, pari alle spese da lei sostenute tra il 17 e il 24 aprile per pasti, bevande, sistemazione in albergo e trasporti.


In sintesi la Corte ha applicato il regolamento (CE) n. 261/2004 che:

1)      non prevede alcuna limitazione, né di natura temporale né di natura pecuniaria all’obbligo di assistenza;

2)      l’assistenza ai passeggeri risulta particolarmente importante quando si verificano «circostanze eccezionali» che perdurano nel tempo e che è proprio nel caso in cui l’attesa, dovuta alla cancellazione di un volo, è particolarmente lunga che risulta necessario assicurarsi che il passeggero abbia accesso ai prodotti e ai servizi di prima necessità, per tutta la durata dell’attesa;

3)      sebbene l’obbligo di prestare assistenza comporti per i vettori aerei conseguenze economiche, queste non possono essere considerate sproporzionate rispetto allo scopo di elevata tutela dei passeggeri.

4)      quando il vettore aereo non ha adempiuto il suo obbligo di prestare assistenza ad un passeggero, quest’ultimo può ottenere, a titolo di compensazione pecuniaria, soltanto il rimborso delle somme che risultino necessarie, appropriate e ragionevoli al fine di ovviare all’omissione del vettore aereo, il che deve essere valutato dal giudice nazionale.

Suggeriamo, pertanto, a tutti i viaggiatori di mantenere le ricevute degli acquisti effettuati quando si trovano a dover affrontare spese non supportate dai vettori aerei per le cancellazioni e ritardi dovuti anche ad eventi eccezionali.



Il consumatore può accedere alla composizione della crisi da sovraindebitamento: al via dal 18 gennaio 2013
13/05/2013 20.15.32

Il consumatore  in  stato  di  sovraindebitamento  può proporre, con l'ausilio degli organismi di  composizione  della  crisi  di cui all'articolo 15 della suddetta norma con sede nel circondario del tribunale competente  ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un piano  che,  assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni  contenute  in  leggi  speciali,  preveda  scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi  in  classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei  beni.  E'  possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorchè ne sia assicurato  il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile,  in  ragione della  collocazione  preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore  di  mercato  attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. Il 18 gennaio 2013 entrano in vigore le norme in materia di cui alla Legge 27 gennaio 2012 n. 3 con le modifiche ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221.

L’Associazione Primo Consumo con la responsabile del Dipartimento Servizi Finanziari e Salute, avv. Ersilia Urbano, è a disposizione dei cittadini e dei consumatori per ogni chiarimento, supporto, richiesta ed azione.
Informazioni disponibili sul sito www.primoconsumo.it compilando il modulo “richiedi assistenza” o chiamando lo sportello del consumatore al numero 0639738239, dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19."



Game Over nell'ambito del Workshop CODERE sul TG3 Emilia Romagna del 22/04/2013 edizione delle 14
06/05/2013 11.39.27

Ecco un estratto del TG3 Emilia Romagna del 22/04/2013 edizione delle 14 con l'intervento del nostro vice presidente avv. Giuseppe Berardone:



Risarcimento danni consumatori /viaggi tutto compreso/ mancato godimento servizi promessi in catalogo viaggio
29/04/2013 18.06.35

Cari associati,

avvicinandoci al periodo estivo e sulla scorta dei lunghi “ponti” primaverili molte sono state le segnalazioni alla nostra associazione di inadempimenti contrattuali in materia di viaggi tutto compreso.

Come al  solito ci preme portarvi a conoscenza di una recente sentenza del Giudice di Pace di Milano in suddetta materia oltre ad una serie di consigli utili per evitare di rovinarvi le vacanze e di dover comunque pagarne le conseguenze non solo economiche.

Ma partiamo con ordine.

Il Giudice di Pace Milano, Sezione 9 civile con la Sentenza 18 gennaio 2011, n. 729 ha accertato l’inadempimento di due tour operator in solido tra loro al pagamento della complessiva somma di Euro 1.069,00, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli attori oltre il rimborso delle spese legali sostenute per l’azione da parte dei consumatori/attori

Il fatto che ha portato alla condanna dei tour operator è in sintesi il seguente:

1) sottoscrizione di un contratto per l'acquisto di un pacchetto turistico per due persone, organizzato dal tour operator che comprendeva volo di andata e ritorno e soggiorno presso la struttura prescelta (un albergo 3 stelle superior, con trattamento all inclusive, per una settimana per il costo totale di Euro 1.408,00 ed altro acquistato da altri due consumatori per la tessa località e tipologia ma via INTERNET

E' risultato altresì provato nel corso dell'istruttoria svolta che, nonostante il viaggio acquistato prevedesse la formula tutto incluso, ossia la possibilità di mangiare e bere, nella fascia oraria prestabilita, senza alcuna limitazione di quantità, in realtà questo non avveniva ed inoltre che gli attori dovevano affrontare tutta una serie di disservizi, persistiti durante tutto il corso della vacanza ed inconciliabili con le aspettative di soggiornare in una struttura tre stelle superior.

2)Tutti i testi che avevano soggiornato nello stesso periodo nella medesima struttura, hanno infatti confermato  i disagi lamentati dagli attori; più in particolare ed estrapolando dal lunghissimo elenco di carenze fornito dagli attori e confermato dai testi quelle più significative, è risultato che, nonostante il trattamento promesso fosse di all inclusive, l'acqua gasata era a pagamento e così pure gli alcolici e che, benché gli attori richiedessero l'emissione dello scontrino fiscale per l'acquisto di dette bevande, il personale non lo emetteva, adducendo sistematicamente dei pretesti; inoltre i disservizi lamentati riguardavano sia la camera assegnata, sporca, con il piatto doccia rovinato, telefono e phon non funzionanti, senza ricambio degli asciugamani e pulizia giornaliera inesistente, sia il servizio ristorazione, con razioni minime, servizio poco curato, dolci preconfezionati e yogurt scaduti, sia il servizio solarium con sdraio sfondate e malridotte, senza ombrelloni e lettini, contrariamente a quanto previsto nelle schede promozionali.

E' risultato altresì provato, in base alle testimonianze dedotte, che gli attori, a causa della scarsa qualità e quantità del cibo servito, dopo i pasti erano soliti recarsi in altri servizi di ristorazione nel centro del paese per saziarsi, dovendo per di più usare il taxi per spostarsi.

Dalla mera esposizione delle predette circostanze il Giudice ha tratto l'inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico da parte dei tour operator

3) Non solo il Giudice ha ritenuto che i viaggiatori abbiano fornito  prova convincente del disagio e degli stress sopportati nel corso della vacanza incriminata, disagi che hanno pregiudicato il loro diritto al pieno godimento della vacanza organizzata, come occasione di svago e riposo, conformemente alle aspettative. Deve infatti evidenziarsi che il viaggio tutto compreso è un nuovo tipo di contratto in cui la finalità turistica, o scopo di piacere, non è un motivo irrilevante, ma costituisce la causa del contratto, onde l'inadempimento totale o parziale richiede il riequilibrio della sinallagmaticità  (prestazione contro prezzo) del contratto stesso (Cass. n. 10651/08).

Pertanto l'inesatto adempimento delle obbligazioni assunte dalle convenute nei contratti predetti rispetto a quanto indicato nei depliants informativi giustifica la richiesta di riequilibrio della corrispettività delle prestazioni, attraverso la restituzione di parte del prezzo pagato dagli attori, oltre il risarcimento del danno da vacanza rovinata per non avere gli attori potuto godere pienamente della sperata opportunità di svago e riposo, secondo le aspettative indotte dal catalogo e dalle rassicurazioni ricevute in agenzia e nel sito del Tour Operator.

Interessante anche la condanna a cui sono stati tenuti i tour operator e che consolida l’orientamento ormai di prassi nei Tribunali.

Da una parte ed in via equitativa il Giudice ha condannato i tour operator al rimborso in un terzo dell'importo versato dai viaggiatori per ciascuno dei pacchetti acquistati, considerato l'inesatto adempimento delle obbligazioni assunte e gli ulteriori e non previsti esborsi che gli attori hanno dovuto affrontare, nonché di liquidare Euro 300,00 per ciascuno degli attori a titolo di danno morale, in considerazione dello stress subito dagli stessi a causa dei disservizi, tenuto conto della durata del disagio sofferto, in rapporto alla durata complessiva del viaggio e dei prezzo corrisposto per il pacchetto turistico.

Concludendo si può quindi affermare che:

1) nei pacchetti tutto compreso la finalità di svago della stessa vacanza diventa causa/scopo del contratto e pertanto se non si raggiunge tale “traguardo” per circostanze derivanti da mancati/inesatti obbligazioni contrattuali allora scatta la sanzione del risarcimento del danno che comprende la riduzione o rimborso di quota parte del prezzo del viaggio ed ulteriori danni morali e non per i disagi accorsi.

2) è necessario, se si vuole avanzare una domanda di risarcimento del danno, provare i disservizi con ogni mezzo (testimoni, fotografie, scontrini fiscali per l’acquisto di beni sostituitivi);

3) consigliamo di conservare tutta la documentazione inerente in viaggio (acquisto biglietti, pubblicità sul sito, depliants)

4) denunciare nel più breve tempo (e comunque entro 10 giorni lavorativi dal rientro dal viaggio) possibile l’accaduto mediante Racc. A/r al tour operator con la descrizione dei fatti e la richiesta dei danni (ricordiamo che la prescrizione del diritto ad ottenere il risarcimento dei danni è di 3 anni dal rientro in caso di danni alla persona e di 1 anno in caso di altri danni art. 94 e 95 codice del consumo)

4) rivolgetevi tranquillamente a noi per la tutela del vostro caso,  potremo provvedere a scrivere la denuncia del disservizio e Vi potremo seguire in tutto  l’iter del risarcimento.

Avv. N.M.Vermaaten 



PRIMO CONSUMO -Il progetto Game Over: i costi della ludopatia - Interventi in RAI del Presidente dell'Associazione Avv.Marco Polizzi e della psicoterapeuta Dott.ssa Tiziana Saba
22/04/2013 18.53.29



Intervista alla nostra collaboratrice Clotilde Marinacci su Radio24
22/04/2013 18.53.23

La psicologa e psicoterapeuta Clotilde Marinacci  presenta il servizio telefonico di consulto per le ludopatie sostenuto da Primoconsumo. Di seguito ecco l'estratto dalla trasmissione "Si Può Fare" in onda su Radio24:

Questo è il link del podcast dell'intera trasmissione dello scorso 20 gennaio:
 http://audio.radio24.it/radio24_audio/2013/130120-paese-migliore.mp3



AVVISO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ASSOCIATI
22/04/2013 18.13.04

 

AVVISO PER LA CONVOCAZIONE  DELL’ASSEMBLEA  ORDINARIA DEGLI ASSOCIATI ALL’ASSOCIAZIONE PRIMOCONSUMO PER L’ESERCIZIO 2012 – SEDE LEGALE IN VIA FRANCESCO CARACCIOLO 2 , 00192 ROMA.

I signori associati sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede sociale in Roma, via F. Caracciolo 2 per il giorno 09/05/2013 alle ore 23:00 ed in eventuale seconda convocazione per il giorno 10/05/2013 alle ore 16:30, stesso luogo, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1.       Ratifica decisione del Consiglio Direttivo del 20/11/2012 (adesione all’Associazione NEXT-NUOVA ECONOMIA PER TUTTI)

2.       Approvazione deliberazioni del C.D del 06/05/13

3.       Proposta del Presidente dei membri effettivi e supplenti del collegio dei Probiviri in scadenza e loro elezione

4.       Rendiconto consuntivo anno 2012 e preventivo anno 2013

5.       Ammissione nuovi associati

6.       Varie ed eventuali



Quando il gioco non è più un gioco e diventa un affare maledettamente serio.
22/04/2013 17.58.37

Primo Consumo è stata invitata a partecipare all’evento del 11.04.13 nel quale l’On.le Paola Binetti presenterà il suo libro edito da Edizioni Magi : “Quando il gioco non è più un gioco e diventa un affare maledettamente serio.”

L’Associazione plaude all’iniziativa e si augura che il testo possa costituire un ulteriore contributo all’emersione di un fenomeno dilagante in preoccupante avanzamento.

Auspica che  la casa editrice "Edizioni Magi"  possa farsi portatrice dell'interesse collettivo alla lotta contro la ludopatia riservando parte del proventi al finanziamento di progetti a tutela dei soggetti affetti da ludopatia e dei loro familiari. 



Speculazione prezzi benzina: la procura indaga su ipotesi di truffa e turbativa di mercato
03/04/2013 15.24.45

Proseguono le indagini, avviate circa un anno fa dalla Guardia di Finanza, volte ad accertare se ci siano state o meno delle speculazioni nella determinazione dei prezzi di benzina e gasolio che in Italia risultano costantemente essere superiori rispetto alla media europea.

Alle Procure di Roma e Milano, designate come competenti territorialmente, è stato demandato il compito di accertare se alcune compagnie petrolifere - quali Api, Shell. Tamoil, Esso, Eni, Totalerg - abbiano attuato un “cartello” dei prezzi dei carburanti a proprio vantaggio e a danno dei consumatori: i reati eventualmente ipotizzabili a carico dei legali rappresentanti di tali società sarebbero quelli di truffa (art. 640 c.p.) e di rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato (art. 501 c.p.).

Primo Consumo offre assistenza e tutela a tutti i consumatori che si sono riforniti presso i distributori di benzina di suddette compagnie petrolifere i quali potranno aderire all’azione risarcitoria compilando semplicemente on line il format “iscriviti” presente sul sito e scrivendo ADERISCO CONTRO LE COMPAGNIE PETROLIFERE sul format “richiedi assistenza” in caso di instaurazione di un procedimento penale a carico delle Compagnie saranno ricontattati dalla segreteria per poter proseguire con la richiesta risarcitoria.



Salute: dal rapporto Simes emergono dati allarmanti sul numero di “eventi sentinella” nelle strutture sanitarie
03/04/2013 14.36.26

Sono 1723 gli eventi avversi particolarmente gravi e potenzialmente evitabili, che possono comportare la morte o un grave danno al paziente accaduti nelle strutture del Servizio sanitario nazionale (SSN) tra il 2005 e il 2011.

Questo è il dato che riporta il Ministero della Salute sul sito http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=999 e di seguito dettagliato.

L’Associazione Primo Consumo con la responsabile del Dipartimento Salute, avv. Ersilia Urbano, è a disposizione dei cittadini e dei consumatori per ogni chiarimento, supporto, richiesta ed azione per la tutela del diritto alla salute ed alla sicurezza del paziente.

Informazioni disponibili sul sito www.primoconsumo.it compilando il modulo “richiedi assistenza” o chiamando lo sportello del consumatore al numero 0639738239, dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19.”

“Sono 1723 le segnalazioni di eventi sentinella (eventi avversi particolarmente gravi e potenzialmente evitabili, che possono comportare la morte o un grave danno al paziente) accaduti nelle strutture del Servizio sanitario nazionale (SSN) tra il 2005 e il 2011. L’evento più segnalato (22,3%) è la “morte o grave danno per caduta di paziente”, seguito dal “suicidio o tentato suicidio di paziente in ospedale” (15,7%).  L’evento ha comportato la morte del paziente nel 36,8% dei casi, mentre si è verificato un trauma grave nel 14,4% dei casi e un reintervento chirurgico nel 10,3%. Gli eventi segnalati si sono verificati principalmente nei reparti di degenza (38,4%), seguiti dalla sala operatoria (19,6%), e l’area di assistenza maggiormente interessata è stata la medicina generale (13,0%), seguita da ostetricia e ginecologia (11,2%).

Sono questi alcuni dei risultati illustrati nel 4° Rapporto di monitoraggio degli eventi sentinella, che ha analizzato tutti gli eventi sentinella forniti - su base volontaria - dalle strutture del SSN e raccolti nel SIMES (Sistema informativo per il monitoraggio degli eventi sentinella in sanità) dal settembre 2005 al dicembre 2011.

Il Rapporto è a cura del Dipartimento della programmazione e dell’ordinamento del servizio sanitario nazionale, Direzione generale della programmazione sanitaria, ufficio III ex DGPROGS.

In dettaglio, le prime dieci tipologie di eventi sentinella segnalati sono state le seguenti:

 

Tabella 1. Le prime dieci tipologie di eventi sentinella segnalati  

TIPO EVENTO

%

MORTE O GRAVE DANNO PER CADUTA DI PAZIENTE

321

22,26

SUICIDIO O TENTATO SUICIDIO DI PAZIENTE IN OSPEDALE

226

15,67

OGNI ALTRO EVENTO AVVERSO CHE CAUSA MORTE O GRAVE DANNO AL PAZIENTE

207

14,36

ATTI DI VIOLENZA A DANNO DI OPERATORE

130

9,02

STRUMENTO O ALTRO MATERIALE LASCIATO ALL'INTERNO DEL SITO CHIRURGICO CHE RICHIEDA UN SUCCESSIVO INTERVENTO O ULTERIORI PROCEDURE

125

8,67

MORTE O GRAVE DANNO IMPREVISTO CONSEGUENTE AD INTERVENTO CHIRURGICO

101

7

MORTE O DISABILITÀ PERMANENTE IN NEONATO SANO DI PESO >2500 GRAMMI NON CORRELATA A MALATTIA CONGENITA

69

4,79

MORTE, COMA O GRAVI ALTERAZIONI FUNZIONALI DERIVATI DA ERRORI IN TERAPIA FARMACOLOGICA

58

4,02

REAZIONE TRASFUSIONALE CONSEGUENTE AD INCOMPATIBILITÀ AB0

57

3,95

MORTE MATERNA O MALATTIA GRAVE CORRELATA AL TRAVAGLIO E/O PARTO

42

2,91

 

Con riferimento agli esiti dell’evento sentinella accaduto:

Tabella 2. Esiti degli eventi sentinella segnalati

ESITO

%

MORTE

530

36,8

ALTRO

312

21,6

TRAUMA MAGGIORE CONSEGUENTE A CADUTA DI PAZIENTE

207

14,4

REINTERVENTO CHIRURGICO

149

10,3

TRASFERIMENTO AD UNA UNITÀ SEMINTENSIVA O DI TERAPIA INTENSIVA

75

5,2

STATO DI MALATTIA CHE DETERMINA PROLUNGAMENTO DELLA DEGENZA O CRONICIZZAZIONE

62

4,3

REAZIONE TRASFUSIONALE CONSEGUENTE AD INCOMPATIBILITÀ ABO

35

2,43

DISABILITÀ PERMANENTE

23

1,6

COMA

20

1,39

RICHIESTA DI TRATTAMENTI PSICHIATRICI E PSICOLOGICI SPECIFICI IN CONSEGUENZA DI TENTATIVI DI SUICIDIO O VIOLENZA SUBITA NELL'AMBITO DELLA STRUTTURA

18

1,25

RIANIMAZIONE CARDIO RESPIRATORIA

11

0,76

TOTALE

1442

100

 

Nonostante i buoni risultati raggiunti, la sottosegnalazione rimane una problematica rilevante, evidenziando che le motivazioni culturali e organizzative alla base del fenomeno sono ancora forti e diffuse.”

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=999



L'intervento del nostro consulente Nicholas Vermaaten su Rai1 in tema di liti condominiali
27/03/2013 19.22.20

Ecco la trasmissione completa del programma "Storie Vere" dello scorso 26 marzo dal titolo "Condominio: basta litigi?": in studio il nostro Nicholas Matthew Vermaaten.

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