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19/05/2013 @ 12.23.27
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Di Avv. Ersiia Urbano (del 14/12/2012 @ 15:05:03, in  Salute& Sanità, cliccato 491 volte)

I telefoni cellulari e in generale tutta la tecnologia mobile fanno ormai parte della nostra vita. L'Organizzazione mondiale della sanità stimava alla fine del 2011 essere attivi 6 miliardi di abbonamenti e mercato in crescita.

 

Negli ultimi vent'anni sono stati realizzati molti studi finalizzati a valutare se i telefoni mobili comportino potenziali rischi per la salute. Ad oggi, secondo l'OMS, non è stato tuttavia accertato alcun effetto sanitario avverso causato dall'uso dei telefoni cellulari.

 Nel 2011 i campi elettromagnetici in radiofrequenza (come quelli prodotti dai telefoni mobili) sono stati classificati dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro dell'OMS come "possibilmente cancerogeni per l'uomo", il gradino più basso della scala di valutazione dell'Agenzia sui fattori di rischio dei tumori, adottata nel caso di evidenze scientifiche limitate e in cui il livello di correlazione non è "certo" e nemmeno "probabile".

 La classificazione utilizzata per le radiofrequenze riflette la condizione in cui, pur in quadro di evidenze complessivamente sfavorevole ad ipotesi di effetti a lungo termine, non è ancora del tutto possibile escludere l'occorrenza di effetti negativi, in particolare per un uso molto intenso del telefono cellulare.

 Studi finalizzati sono in corso per valutare nel modo più completo possibile eventuali effetti a lungo termine dell'uso dei telefoni cellulari e più in generale delle radiofrequenze.

 Il Consiglio superiore di sanità, in un parere del 2011, riconoscendo che il quadro delle conoscenze merita di essere approfondito ma non giustifica allo stesso tempo particolare preoccupazione, ha espresso una serie di raccomandazioni, e suggerito semplici comportamenti volti alla riduzione dell'esposizione ai campi elettromagnetici prodotti dal telefono. Come affermato dal Consiglio, l'adozione di questi comportamenti riveste carattere del tutto prudenziale:

educare i bambini a un uso non indiscriminato, limitato alle situazioni di necessità

 

 

 

- utilizzare sistemi a "mani libere" (auricolari e sistemi viva-voce) che consentono di allontanare il telefono dalla testa e dal corpo

 

 

 

-  limitare le telefonate non necessarie, ridurre numero e durata

 

utilizzare messaggi di testo

In accordo con l'OMS, evitare l'uso del telefono cellulare durante la guida di veicoli ha invece un sicuro significato preventivo in termini di benefici per la salute pubblica, poiché la diminuita capacità di attenzione causata dall'utilizzo del telefono è in grado di aumentare sensibilmente il rischio di incidenti automobilistici, anche quando si utilizzino dispositivi a "mani libere".
Per approfondire consulta:

il sito tematico del Progetto CCM "Salute e campi elettromagnetici" sviluppato dall'Istituto Superiore di Sanità

 

 

* il sito del Progetto internazionale "Campi elettromagnetici" dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (contiene molti documenti anche in lingua italiana)

 

 Questo è quanto comunica il Ministero della salute nel portale del sito http://www.salute.gov.it/speciali/piSpecialiNuova.jsp?id=94&area=ministero&colore=3

 L’Associazione Primo Consumo con la responsabile del Dipartimento Salute, avv. Ersilia Urbano, è a disposizione dei cittadini e dei consumatori per ogni chiarimento, supporto, richiesta ed azione.

 

Informazioni disponibili sul sito www.primoconsumo.it compilando il modulo “richiedi assistenza” o chiamando lo sportello del consumatore al numero 0639738239, dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19."

 

Vaccinazione influenzale al via da metà ottobre, con l’obiettivo di vaccinare il 95 per cento della popolazione a rischio e di età superiore ai 65 anni. E’ quanto prevede la Circolare annuale del Ministero con le indicazioni per la prevenzione ed il controllo dell’influenza stagionale, a cura della Direzione generale della Prevenzione sanitaria.

La Circolare  contiene informazioni sulla sorveglianza epidemiologica nella stagione 2011-2012 e raccomandazioni per la prevenzione dell'influenza tramite misure di igiene, protezione individuale e la vaccinazione.

L'influenza costituisce un importante problema di Sanità Pubblica per il numero elevato di persone colpite.

In Europa, l'influenza si presenta con epidemie annuali durante la stagione invernale. Infezioni sporadiche possono verificarsi anche al di fuori delle normali stagioni influenzali.

I sintomi più comuni sono febbre, tosse, mal di gola, dolori muscolari e delle articolazioni, cefalea e malessere generale. Di solito i sintomi si risolvono spontaneamente entro una settimana dall'esordio.

I casi gravi e le complicanze dell'influenza sono più frequenti nei soggetti al di sopra dei 65 anni di età e in determinate categorie di rischio, quali il diabete, malattie immunitarie o cardiovascolari e respiratorie. Alcuni studi hanno messo in evidenza un aumentato rischio di malattia grave nei bambini molto piccoli e nelle donne incinte. Tuttavia, casi gravi di influenza si verificano, di tanto in tanto, in persone sane che non rientrano in alcuna delle categorie sopra citate, anche se questo è un evento raro.

Le epidemie influenzali annuali sono associate a elevata morbilità e mortalità. Il Centro Europeo per il controllo delle Malattie (ECDC) stima che in media circa 40.000 persone muoiano prematuramente ogni anno a causa dell'influenza nell'UE. Il 90% dei decessi si verifica in soggetti di età superiore ai 65 anni, specialmente tra quelli con condizioni cliniche croniche di base.

Raccomandazioni per proteggersi dall’influenza

La trasmissione interumana del virus dell'influenza si può verificare per via aerea attraverso le gocce di saliva di chi tossisce o starnutisce, ma anche attraverso il contatto con mani contaminate dalle secrezioni respiratorie. Per questo, una buona igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie può giocare un ruolo importante nel limitare la diffusione dell'influenza. Il Centro Europeo per il controllo delle Malattie ha raccomandato le seguenti azioni:

1.                              Lavaggio delle mani (in assenza di acqua, uso di gel alcolici)

2.                              Fortemente raccomandato

3.                              Buona igiene respiratoria (coprire bocca e naso quando si starnutisce o tossisce, trattare i fazzoletti e lavarsi le mani)

4.                              Raccomandato

5.                              Isolamento volontario a casa delle persone con malattie respiratorie febbrili specie in fase iniziale

6.                              Raccomandato

7.                              Uso di mascherine da parte delle persone con sintomatologia influenzale quando si trovano in ambienti sanitari (ospedali)

8.                              Raccomandato

Le misure raccomandate si aggiungono a quelle basate sui presidi farmaceutici (vaccinazioni e uso di antivirali).

Obiettivi del Piano nazionale prevenzione vaccinale

Il nuovo Piano nazionale prevenzione vaccinale (PNPV) 2012-2014 prevede l'inserimento nel calendario della vaccinazione antinfluenzale negli ultra 65enni.

Tra gli obiettivi del PNPV sono stati inseriti gli obiettivi di copertura per la vaccinazione antinfluenzale: il 75% come obiettivo minimo perseguibile e il 95% come obiettivo ottimale negli ultrasessantacinquenni e nei gruppi a rischio.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità indica quale obiettivo primario della vaccinazione antinfluenzale la prevenzione delle forme gravi e complicate di influenza e la riduzione della mortalità prematura in gruppi ad aumentato rischio di malattia grave: una strategia vaccinale basata su questi presupposti presenta un favorevole rapporto costo-beneficio e costo-efficacia.

L'individuazione dei gruppi a rischio rispetto alle epidemie di influenza stagionale, ai quali la vaccinazione va offerta in via preferenziale, concorda che i principali destinatari dell'offerta di vaccino antinfluenzale stagionale siano le persone superiori a 65 anni e le persone di tutte le età con alcune patologie di base che aumentano il rischio di complicanze in corso di influenza.

Obiettivi della campagna vaccinale stagionale contro l'influenza sono:

*                                 riduzione del rischio individuale di malattia, ospedalizzazione e morte

*                                 riduzione dei costi sociali connessi con morbosità e mortalità

Negli anziani e nei soggetti con condizioni di rischio che vivono in comunità, l'efficacia sul campo stimata della vaccinazione varia dal 23 al 75%.

Chi deve vaccinarsi contro l'influenza

Il vaccino antinfluenzale è indicato per tutti i soggetti che desiderano evitare la malattia influenzale e che non abbiano specifiche controindicazioni.

La vaccinazione viene offerta attivamente e gratuitamente ai soggetti che per le loro condizioni personali corrano un maggior rischio di complicanze se si contraggono l'influenza.
Il periodo delle campagne di vaccinazione antinfluenzale in Italia è quello autunnale, a partire dalla metà di ottobre fino a fine dicembre.

La campagna di vaccinazione stagionale, promossa ed economicamente sostenuta dal Servizio Sanitario Nazionale, è rivolta principalmente ai soggetti classificati e individuati a rischio di complicanze severe e a volte letali, in caso contraggano l'influenza. L'offerta gratuita attiva è rivolta anche alle persone non a rischio che svolgono attività di particolare valenza sociale.

Elenco delle categorie per le quali la vaccinazione stagionale è raccomandata

Categoria

Dettaglio

Soggetti di età pari o superiore a 65 anni

 

Bambini di età superiore ai 6 mesi, ragazzi e adulti fino a 65 anni di età affetti da patologie che aumentano il rischio di complicanze da influenza

a.       malattie croniche a carico dell'apparato respiratorio (inclusa l'asma grave, la displasia broncopolmonare, la fibrosi cistica e la broncopatia cronico ostruttiva-BPCO)

b.      malattie dell'apparato cardio-circolatorio, comprese le cardiopatie congenite e acquisite

c.       diabete mellito e altre malattie metaboliche (inclusi gli obesi con BMI >30 e gravi patologie concomitanti)

d.      insufficienza renale cronica

e.      malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie

f.        tumori

g.      malattie congenite o acquisite che comportino carente produzione di anticorpi, immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV

h.      malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali

i.         patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici

j.        patologie associate a un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie (ad es. malattie neuromuscolari)

k.       epatopatie croniche

Bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico, a rischio di Sindrome di Reye in caso di infezione influenzale

 

Donne che all'inizio della stagione epidemica si trovino nel secondo e terzo trimestre di gravidanza.

 

Individui di qualunque età ricoverati presso strutture per lungodegenti

 

Medici e personale sanitario di assistenza.

 

Familiari e contatti di soggetti ad alto rischio

 

Soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo e categorie di lavoratori

a.       Forze di polizia

b.      Vigili del fuoco

c.       Altre categorie socialmente utili potrebbero avvantaggiarsi della vaccinazione, per motivi vincolati allo svolgimento della loro attività lavorativa; a tale riguardo, è facoltà delle Regioni/PP.AA. definire i principi e le modalità dell'offerta a tali categorie.

d.      Infine, è pratica internazionalmente diffusa l'offerta attiva e gratuita della vaccinazione antinfluenzale da parte dei datori di lavoro ai lavoratori particolarmente esposti per attività svolta e al fine di contenere ricadute negative sulla produttività.

Personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani

a.       allevatori

b.      addetti all'attività di allevamento

c.       addetti al trasporto di animali vivi

d.      macellatori e vaccinatori

e.      veterinari pubblici e libero-professionisti

Fonte http://www.salute.gov.it/dettaglio/phPrimoPianoNew.jsp?id=350

 

 

 
Di Avv. Ersiia Urbano (del 26/10/2012 @ 14:25:36, in  Salute& Sanità, cliccato 1184 volte)

 

 

Questo lo slogan della Campagna di comunicazione per la tutela della salute della donna al via sui circuiti delle reti televisive della Rai, negli spazi riservati alle pubbliche amministrazioni dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La campagna, realizzata in collaborazione con il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, punta a promuovere presso le donne la cultura della cura della propria salute.

TARGET                                   

Le donne di tutte le fasce d'età.

STRUMENTI E MEZZI

Per raggiungere il maggior numero di donne si è pensato di diffondere il messaggio di prevenzione attraverso il ricorso ai circuiti televisivi e radiofonici a livello nazionale. La televisione rappresenta, infatti, a tutte le fasce di età, il media con più utenti abituali (oltre 97%). Anche la radio si posiziona ai primissimi posti per numero di utenti (80 %).

CONTENUTO DEI MESSAGGI

Il messaggio centrale della comunicazione è costituito dall'invito ad approfondire, in prima persona, le informazioni riguardanti la propria salute rivolgendosi in primo luogo ai vari operatori del Servizio Sanitario Nazionale.

"La mia salute di donna dipende anche da me". Questo è lo slogan dello spot televisivo, che sottolinea l'importanza di assumere, in modo consapevole, un atteggiamento più interessato e responsabile nei confronti della propria salute anche attraverso l'adesione agli screening gratuiti del SSN.

TESTIMONIAL

Testimonial della campagna è la cantante Noemi (nella foto, vincitrice del Disco d'Oro 2010, finalista della trasmissione "X Factor" 2009, del Festival di San Remo 2012) che ha aderito con entusiasmo all'invito del Ministero. Un'area informativa dedicata all'approfondimento della salute delle donne (es. HPV, gravidanza, fertilità, etc.) è presente sul portale del Ministero della salute.

LA PIANIFICAZIONE DELLO SPOT

Lo spot è stato presentato in anteprima al congresso della Federazione Internazionale dei Ginecologi (FIGO) che si è tenuto a Roma lo scorso 7 ottobre e sarà veicolato dalla prossima settimana sui circuiti delle reti televisive della Rai, negli spazi riservati alle pubbliche amministrazioni dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Primoconsumo plaude all’iniziativa e con la responsabile del Dipartimento Salute, avv. Ersilia Urbano, è a disposizione dei cittadini e dei consumatori per ogni chiarimento, supporto, richiesta ed azione per la tutela del diritto ad una sanità solidale, sicura ed efficiente. Informazioni disponibili sul sito www.primoconsumo.it compilando il modulo “richiedi assistenza” o chiamando lo sportello del consumatore al numero 0639738239, dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19."

 

Fonte:http://www.salute.gov.it/servizio/galleria.jsp?lang=italiano&id=1010&dad=s&men=campagne12&label=saluteDonna2012

 

 

 

 

Entreranno in vigore dal prossimo 1 gennaio 2013 le nuove “pallide” misure di prevenzione per contrastare il grave fenomeno dellala ludopatia. Eccole in dettaglio:

Vietati messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro nel corso di trasmissioni televisive o radiofoniche e di rappresentazioni teatrali o cinematografiche rivolte prevalentemente ai giovani.  Altresì vietati messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro su giornali,riviste, pubblicazioni, durante trasmissioni televisive e radiofoniche, rappresentazioni cinematografiche e teatrali, nonchè via internet nei quali si evidenzi anche solo uno dei seguenti elementi:

a) incitamento al gioco ovvero esaltazione della sua pratica;

b) presenza di minori;

c) assenza di formule di avvertimento sul rischio di dipendenzadalla pratica del gioco, nonchè dell'indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita pubblicate sui siti istituzionali dell'Amministrazione autonoma deimonopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione ai sensidella legislazione vigente, dalla Agenzia delle dogane e deimonopoli, nonchè dei singoli concessionari ovvero disponibili pressoi punti di raccolta dei giochi.

Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonchè le relative probabilità divincita devono altresì figurare sulle schedine ovvero sui tagliandidi tali giochi. Qualora l'entità dei dati da riportare è tale danon potere essere contenuta nelle dimensioni delle schedine ovvero dei tagliandi, questi ultimi devono recare l'indicazione dellapossibilità di consultazione di note informative sulle probabilitàdi vincita pubblicate sui siti istituzionali dell'Amministrazioneautonoma dei monopoli di Stato e, successivamente alla suaincorporazione, ai sensi della legislazione vigente, dalla Agenziadelle dogane e dei monopoli, nonche' dei singoli concessionari edisponibili presso i punti di raccolta dei giochi.

Le medesime formule di avvertimento devono essere applicate sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni; le stesse formule devono essere riportate su apposite targhe esposte nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del predetto testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, nonche' nei punti di vendita in cui si esercita comeattività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, ancheippici, e non sportivi. Tali formule devono altresì comparire edessere chiaramente leggibili all'atto di accesso ai siti internetdestinati all'offerta di giochi con vincite in denaro.

Il committente del messaggio pubblicitario e il proprietario del mezzo con cui il medesimo messaggio pubblicitari è diffuso sono puniti entrambi con una sanzione amministrativa pecuniaria da centomila a cinquecentomila euro. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 5 è punita con una sanzioneamministrativa pecuniaria pari a cinquantamila euro irrogata neiconfronti del concessionario; per le violazioni di cui al comma 5, relative agli apparecchi di cui al citato articolo 110, comma 6,lettere a) e b), la stessa sanzione si applica al solo soggettotitolare della sala o del punto di raccolta dei giochi; per leviolazioni nei punti di vendita in cui si esercita come attivitàprincipale l'offerta di scommesse, la sanzione si applica al titolaredel punto vendita, se diverso dal concessionario. Per le attività dicontestazione degli illeciti, nonchè di irrogazione delle sanzioniè competente l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e,successivamente alla sua incorporazione, ai sensi della legislazionevigente, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che vi provvede aisensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successivemodificazioni.

Ferme restando in ogni caso le disposizioni di cui all'articolo 24, commi 20, 21 e 22, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, è vietato l'ingresso ai minori di anni diciotto nelle aree destinate algioco con vincite in denaro interne alle sale bingo, nonchè nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali di cuiall'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale quella di scommesse su eventisportivi, anche ippici, e non sportivi. La violazione del divieto e'punita ai sensi dell'articolo 24, commi 21 e 22, del predettodecreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dallalegge n. 111 del 2011. Ai fini di cui al presente comma, il titolare dell'esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro identifica i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, diintesa con la Società italiana degli autori ed editori (SIAE), la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri e il Corpo della Guardia di Finanza, pianifica su base annuale almeno cinquemila controlli,specificamente destinati al contrasto del gioco minorile, neiconfronti degli esercizi presso i quali sono installati gliapparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, ovvero vengono svolte attività di scommessa su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, collocati in prossimità di istituti scolastici primari esecondari, di strutture sanitarie ed ospedaliere, di luoghi di culto.

Alla predetta Amministrazione, per le conseguenti attività possono essere segnalate da parte degli agenti di Polizia locale le violazioni delle norme in materia di giochi con vincite in denaro constatate, durante le loro ordinarie attività di controllo previste a legislazione vigente, nei luoghi deputati alla raccolta dei predetti giochi. Le attività del presente comma sono svoltene ll'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in funzione della sua competenza decisoria esclusiva al riguardo, provvede a pianificare, tenuto conto degli interessi pubblici di settore, ivi inclusi quelli connessi al consolidamento del relativo gettito erariale, forme di progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchidi cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cuial regio decreto n. 773 del 1931, che risultano territorialmente prossimi a istituti scolastici primari e secondari, strutturesanitarie ed ospedaliere, luoghi di culto. Le pianificazioni operano relativamente alle concessioni di raccolta di gioco pubblico bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e valgono, per ciascuna nuova concessione, in funzione della dislocazione territoriale degliistituti scolastici primari e secondari, delle strutture sanitarie ed ospedaliere, dei luoghi di culto esistenti alla data del relativo bando. Ai fini di tale pianificazione si tiene conto dei risultati conseguiti all'esito dei controlli di cui al comma 9, nonché di ogni altra qualificata informazione acquisita nel frattempo, ivi incluseproposte motivate dei comuni ovvero di loro rappresentanze regionali o nazionali.

 

 

NEL NOME DELLA LEGALITA' è il titolo del workshop itinerante in molte città italiane attraverso il quale la concessionaria di gioco Codere, promotrice del progetto Game Over, la dipendenza dal gioco non è un gioco, in partnership con Primo Consumo, intende sviluppare le sue attività (gaming hall e gestione di apparecchi): una serie di tavole rotonde con protagonisti esponenti delle istituzioni nazionali e locali, degli organi di controllo, dei media e del mondo scientifico. Obiettivo finale quello di raccogliere le testimonianze dei partecipanti a vantaggio di analisi e studi sul settore.

Nel corso della tappa svoltasi a Torino, nei giorni scorsi,  è intervenuto anche il presidente dell'associazione Primo Consumo, avv. Marco Polizzi:

"Oggi con la legalizzazione avvenuta in questo ultimo decennio  il giocatore può scegliere dove giocare, esce dal buio delle bische, questo per i giocatori è sostanziale. Le associazioni dei consumatori con la legalizzazione possono controllare il giocatore nei luoghi di gioco e quindi indirettamente il concessionario e teoricamente fornire ai giocatori  le giuste indicazioni e correggere le distorsioni a differenza e meglio rispetto a quando il mercato del gioco era solo illegale . Primo Consumo lo fa da anni e  in tutto ciò si interessa della tutela della parte più debole insegnando ai giocatori ed ai concessionari il modo di veicolare comportamenti di gioco consapevoli e responsabili; cosa che AAMS sino ad oggi non è riuscita a fare basandosi sul semplice slogan Gioca Responsabile, che non ha mai riempito di contenuti.

Adesso confidiamo nel nuovo Direttore Generale di AAMS Luigi Magistro, dal predecessore non siamo riusciti ad avere riscontro ai nostri svariati inviti rivolti a dare contenuto al Gioco Responsabile e ad essere sentiti o a partecipare ai tavoli, vista la nostra esperienza unica, tra le associazioni dei consumatori, a livello nazionale.

Con il decreto Balduzzi che prevede l’inserimento delle Ludopatie nei L.E.A. (livelli essenziali di assistenza da parte del servizio sanitario) si fa un passo importante per aiutare il giocatore. La filiera deve farsi carico della sua parte, il concessionario in particolare deve superare il capitalismo speculativo (tipico della finanza come ci insegna la cronaca ogni giorno) e autodisciplinarsi con un codice etico, di cui Primo Consumo può essere co-estensore, e fare sistema con chi agisce sul territorio a tutela dei deboli. È necessaria una forte INTEGRAZIONE degli attori coinvolti.

Con il sostegno di Codere stiamo realizzato il nostro progetto di educazione e abbiamo avviato da oltre un anno un centro di Ascolto Psicologico assolutamente gratuito - N.verde 800.185453 dal lun. al ven h. 9/13 - per aiutare i giocatori a rischio e i familiari. Il centro attivo da oltre un anno è diventato un collegamento con i SERT, come quello del Piemonte che è stato pionieristico nell’attività locale di contrasto al gioco patologico. Siamo come una cerniera tra il giocatore e/o la famiglia e le sue situazioni e i SERT o i gruppi di sostegno locale. Cerchiamo di supplire alla mancanza di una struttura sistemica che tuteli le posizioni deboli. In questo Codere per prima ha risposto tra i Concessionari alla sfida di veicolare un’idea di gioco diversa che ha sposato anche nelle sue campagne pubblicitarie con lo slogan “non giocare dove capita”.
 

Finalmente buone notizie per i consumatori europei potremmo sostenere ad alta voce.

La Corte di giustizia dell’Ue, infatti, con la sentenza 6 settembre 2012 nella causa C-190/11 ha stabilito che d’ora in poi sarà possibile convenire in giudizio un commerciante straniero dinanzi ai giudici del proprio paese anche se il contratto di acquisto non è stato concluso a distanza ma recandosi direttamente sul posto. Per far ciò è sufficiente che il venditori eserciti la propria attività anche nel paese dell’acquirente, sia direttamente che attraverso offerte anche tramite internet.

Il caso parte dalla vicina Austria dove una cittadina austriaca che si era recata ad Amburgo per acquistare un’automobile dopo aver letto delle offerte relative a tale bene sul web.

Poco dopo l’acquisto il veicolo si era guastato e la concessionaria non aveva mostrato alcune disponibilità a ripararlo e pertanto, il consumatore si è rivolto ai giudici austriaci. I convenuti (il venditore) aveva contestato la competenza giurisdizionale internazionale sostenendo che il Giudice competente fosse quello tedesco ossia del luogo ove il bene era stato acquistato e non quello del luogo di residenza del consumatore in quanto il contratto non era stato concluso a distanza ma direttamente in Germania al momento dell’accordo tra la Sig.ra austriaca acquirente e appunto il venditore tedesco.

A questo punto è intervenuta su ricorso pregiudiziale dell’alta Corte Austriaca, la Corte di Giustizia Europea per dirimere la questione interpretando le norme di riferimento e stabilendo il principio di diritto da applicare in concreto.

Bene, secondo la Corte suprema europea le attività commerciali nel caso di sopra, erano effettivamente dirette verso l’Austria dal momento che il loro sito Internet era accessibile in tale Stato e vi erano stati dei contatti a distanza (telefonate, messaggi di posta elettronica) fra le parti. Tuttavia, permaneva il dubbio circa il fatto che la competenza dei giudici austriaci fosse o meno legata alla conclusione a distanza del contratto.

Con la sentenza del 6.09.12 i giudici di Lussemburgo hanno ricordato che se è vero che la normativa europea esigeva sino al 2002 che il consumatore dovesse aver compiuto nello Stato membro di residenza gli atti necessari per la conclusione del contratto la normativa attuale, (Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000) non prevede più una simile condizione.
Pertanto, qualora:

a) il commerciante residente in un altro Stato membro eserciti la propria attività commerciale o professionale nello Stato membro di residenza del consumatore ovvero, con qualsiasi mezzo (es sito Intenet), diriga le sue attività verso lo Stato membro medesimo

b) il contratto controverso rientri nell’ambito di detta attività,

il consumatore può convenire il commerciante dinanzi ai giudici del proprio Stato membro, anche quando il contratto non sia stato concluso a distanza in quanto sottoscritto nello Stato membro del commerciante.

In conclusione si tratta di un rafforzamento della tutela del consumatore che va nella direzione auspicata, permettendo al consumatore quale soggetto debole di beneficiare anche economicamente del Giudice di residenza del proprio paese a prescindere dal fatto che il contratto si sia concluso a distanza ovvero anche fisicamente nello Stato del commerciante.

Esempio: sito Internet pubblicizza un albergo in Italia. Cittadino italiano si reca in Austria paga l’albergo ma il servizio è scadente o l’albergo non possiede le strutture promesse. Avendo concluso il contratto (pagamento avvenuto in loco) in Austria sarebbe tenuto ad adire il giudice Austriaco. Con la recente sentenza il cittadino italiano potrebbe adire il proprietario dell’albergo austriaco direttamente davanti al Giudice italiano.

 

Le novità del decreto legge del 05.09.2012 a tutela del giocatore e di contrasto alle dipendenze da gioco prevedono disposizioni per:

o    Limitare la pubblicità dei giochi con vincite in denaro con particolare riguardo alla tutela dei minori

o    Esplicitare le probabilità di vincita e il rischio di dipendenza dal gioco

o    Vietare l'accesso dei minori alle sale ovvero alle aree destinate al gioco

o    Effettuare controlli mirati per verificare il rispetto di norme a tutela dei minori

o    Rivedere, limitatamente alle nuove concessioni, anche su indicazione dei Comuni la dislocazione di punti di raccolta del gioco evitando la prossimità a luoghi sensibili (scuole, università, nosocomi, luoghi di culto).

L’Associazione Primo Consumo attendeva norme più incise e chiede al Parlamento di emendare il decreto con disposizioni che tutelino maggiormente ed incisivamente i cittadini ed i minori.

Il diritto alla salute è un diritto garantito costituzionalmente e lo Stato deve dimostrare di voler sconfiggere la piaga sociale della ludopatia e le fasce più deboli al di là dell’interesse particolare che gli deriva dalle entrate del gioco.

Quando è in gioco la salute delle persone la ricerca del punto di equilibrio tra le varie esigenze in contrapposizione è una ricerca che perde in partenza.

Esistono diritti che per loro natura hanno maggior valore di altri e necessitano di una tutela senza condizioni e bilanciamenti.

La dipendenza dal gioco non è un gioco.

Primoconsumo è in prima linea per assicurare in concreto un ambiente di gioco legale e responsabile ed è al fianco dei consumatori per la tutela dei loro diritti ed interessi. L’associazione è a disposizione degli utenti per ogni chiarimento,supporto, denuncia, richiesta ed azione per la tutela dei diritti dei giocatori e delle loro famiglie. Per aderire al nostro progetto  potrete sottoscrivere il modello di ammissione a socio  disponibile alle sessione “iscriviti”, o per un semplice contatto potrete semplicemente compilare il modulo “richiedi assistenza  o rivolgervi telefonicamente  al nostro sportello del consumatore."

 

Una nuova normativa a tutela dei consumatori in materia di contratti negoziati fuori dai locali commerciali ovvero a distanza sarà presto operativa in Italia (entro il 13 giugno 2014).

In estrema sintesi la normativa che verrà ad applicarsi in Italia prevede:

-          il termine per il diritto di ripensamento (recesso) sarà di 14 giorni lavorativi in tutta la UE anziché gli attuali 10;

-          se il fornitore non da al consumatore le informazioni sul diritto di ripensamento il periodo per esercitarlo scadrà 12 mesi dopo la fine del periodo di ripensamento iniziale ( 14 giorni * 12 mesi quindi). Tale termine si riduce a 14 giorni, se nel frattempo il fornitori comunica il diritto di ripensamento da tale comunicazione;

-          i tempi di rimborso scenderanno dagli attuali 30 giorni a 14 lavorativi.

Si tratta di un interessante armonizzazione delle normative degli Stati UE (alcuni Stati prevedono termini più esigui) verso una più incisiva tutela dei consumatori che acquistano a distanza prodotti (specie on-line).

Si ricorda che per le modalità per esercitare il diritto di ripensamento è necessario inviare una raccomandata A/r al fornitore che dal ricevimento di questa ha 30 giorni per rimborsare il consumatore dei pagamenti effettuati.

Segnaliamo che non è possibile esercitare il diritto di ripensamento su alcuni prodotti quali: musica, video, prodotti alimentari, pacchetti turistici (sarà bene in questo caso stipulare una assicurazione per esercitare il diritto di ripensamento) alloggi, biglietti d’ingresso a musei ecc.

Un ultima annotazione: il consumatore deve fare attenzione se il diritto di ripensamento e la restituzione della merce, che va consegnata integra ed in buon stato di conservazione, prevede delle spese dirette alla restituzione valide solo se espressamente previste nel contratto di acquisto.

 

 

 Il medico prescrittore, su richiesta dell’assistito, verifica il suo diritto all’esenzione per reddito (codici E01, E03, E04) attraverso i dati resi  disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria, lo comunica all’interessato e riporta il codice sulla ricetta, provvedendo in alternativa ad annullare con un segno la casella contrassegnata dalla lettera «N» (non esente) presente sulla ricetta. L’assistito non deve più apporre nessuna firma sulla ricetta.

In ogni caso, l’esenzione relativa allo stato di disoccupazione, contraddistinta con codice E02,  deve essere autocertificata annualmente dall’assistito presso la ASL di appartenenza che rilascia all’ interessato un apposito attestato.

L’assistito il cui nome non sia presente negli elenchi degli esenti per reddito ma che ritenga di aver diritto all’esenzione (ad esempio, perchè sa che nell’anno precedente il suo reddito familiare è stato più basso di quello risultante all’Agenzia delle entrate, oppure perchè ha iniziato a percepire una pensione sociale o al minimo) può recarsi presso la Asl di residenza e chiedere un certificato provvisorio di esenzione per reddito. A fronte di tale richiesta la Asl rilascia un certificato provvisorio nominativo di esenzione, valido per l'anno solare in corso, che l’assistito presenta al medico prescrittore.

Il rilascio del predetto certificato è subordinato alla presentazione, da parte dell’assistito, di:

autocertificazione del diritto all'esenzione per reddito con riferimento al reddito complessivo ed al nucleo familiare riferito all'anno precedente a quello di erogazione delle prestazioni;

autocertificazione della condizione di percettore di pensione integrata al minimo ovvero di pensione sociale o di assegno sociale ovvero di disoccupato con l'indicazione del Centro per l’ impiego presso il quale risulta registrato, e il contestuale impegno dell'assistito a comunicare tempestivamente la data di cessazione dello stato di disoccupazione, che comporterà la perdita dell'esenzione prevista;

dichiarazione della consapevolezza delle conseguenze di carattere penale per il rilascio di false dichiarazioni, nonché della consapevolezza che l'Azienda sanitaria locale attivera' il successivo controllo della veridicità della dichiarazione resa;

copia di un documento di identità in corso di validità L'assistito puo' richiedere il certificato nominativo di esenzione per ognuno dei componenti il nucleo familiare di appartenenza avente diritto all'esenzione per reddito.

L’Associazione Primo Consumo con la responsabile del Dipartimento Salute, avv. Ersilia Urbano, è a disposizione dei cittadini e dei consumatori per ogni chiarimento, supporto, richiesta ed azione per la tutela del diritto ad una sanità solidale, sicura ed efficiente. Informazioni disponibili sul sito www.primoconsumo.it compilando il modulo “richiedi assistenza” o chiamando lo sportello del consumatore al numero 0639738239, dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19."

 

 La Direzione Generale dei Dispositivi Medici, del Servizio Farmaceutico e della Sicurezza delle Cure del  Ministero della Salute, facendo seguito a quanto predisposto recentemente dalla Commissione Europea, al fine di saggiare in modo preventivo la sensibilità e la consapevolezza dei fabbricanti, produttori di cosmetici contenenti nanomateriali, ha attivato il primo censimento dei fabbricanti italiani di nano-cosmetici.

Tale censimento è su base volontaria ed ha uno scopo prettamente conoscitivo: i dati che verranno forniti dai fabbricanti non saranno oggetto né di divulgazione né di pubblicazione, ma saranno resi in modo riservato direttamente alla Commissione Europea richiedente e ad uso della sola Autorità Competente.

Le nanotecnologie sono sistemi di metodologia innovativa, di manipolazione e controllo della materia su scala nanometrica, al fine di produrre nuovi materiali, strutture e componenti: i nanomateriali. I nanomateriali sono definiti ai sensi della Raccomandazione del 18 ottobre 2011 della Commissione Europea come “componenti con dimensioni comprese fra 1 e 100 miliardesimi di metro”. La definizione adottata si basa su un approccio che tiene conto delle dimensioni delle particelle che costituiscono il materiale, piuttosto che del rischio associato. I nanomateriali sono materiali naturali, accessori o artificiali sotto forma di particelle, in stato libero o sotto forma di aggregato o di agglomerato e nel quale, almeno il 50% di tali particelle nella classe di distribuzione numerica possiede una o più dimensioni esterne nella classe di grandezza 1-100 nm.

La definizione sarà riesaminata nel 2014 alla luce dei progressi tecnici e scientifici nonché delle consultazioni ad oggi ancora in corso in sede dei gruppi europei istituiti ad hoc.

Nel frattempo pur tuttavia la suddetta definizione si rivolge a tutte le parti interessate, governi, cittadini ed associazioni industriali, apportando coerenza nella molteplicità di definizioni attualmente in uso nei diversi settori.

Essa, infatti, garantisce un orientamento omogeneo in ambito dell’applicazione di norme idonee in materia di salute e sicurezza chimico-fisica, biologica dei lavoratori, presenti in tutta la filiera produttiva e distributiva delle nanotecnologie e degli utilizzatori finali, intesi questi ultimi come consumatori ed operatori sanitari compresi. Così, pertanto, gli Stati Membri in modo armonizzato e chiaro possono valutare quali materiali necessitino di un eventuale trattamento specifico mediante un'apposita legislazione, ad integrazione di quella preesistente; d’altra parte l’industria può ricevere un quadro normativo coerente, ed i consumatori sono informati più accuratamente.

Di interesse del Ministero della Salute in termini di salute e sicurezza dei lavoratori sono da intendersi come nanomateriali quelli prodotti intenzionalmente in laboratorio o a livello industriale, escludendo, dunque,  tutto il particolato che esiste in natura e tutto quello che è prodotto casualmente dall’uomo. In tal senso la produzione dei nanomateriali può essere “top-down”, cioè dal blocco massiccio di materiale detto”bulk” per ottenere il corrispettivo alla nanoscala e nella configurazione desiderata oppure “bottom-up”, cioè per assemblaggio di subunità più piccole al fine di ottenere il corrispettivo più largo alla nanoscala per procedimenti simili alla sintesi chimica.

Nel settore della biologia, biomedicina e chimica si usa per lo più questo ultimo tipo di procedimento  produttivo.

In generale conoscere la tecnica di produzione è importante per i lavoratori coinvolti in tutta la filiera produttiva, ivi compreso smaltimento e/o riciclaggio, perché a seconda della tecnica utilizzata, cambia l’eventuale  rischio associato al nanomateriale/nanotecnologia.

Analogamente è importante conoscere la nanotecnologia nella sua applicazione come prodotto finito, nelle caratteristiche chimico-fisiche, e nelle eventuali proprietà biologiche, nonché modalità e destinazione d’uso per potere azzerare quanto più possibile l’insorgenza di incidenti/inconvenienti associati.

Presupposto necessario per una valutazione efficace dei rischi associati e al fine di predisporre misure di prevenzione e di protezione per la salute e la sicurezza degli esposti e dell’ambiente è, dunque, conoscere in tutti i casi, sia esso in corso di produzione sia come prodotto finito, le proprietà chimico-fisiche e biologiche dei nanomateriali, cioè la struttura, il peso molecolare, la composizione, la reattività, la stabilità,  il grado di purezza, la variabilità del prodotto, la solubilità, la distribuzione dimensionale delle nano particelle, lo stato di dispersione/agglomerazione, etc..

Di fatto ad oggi la valutazione  e la gestione dell’eventuale rischio associato alle nanotecnologie non sono ancora uniformate. E’ per questo che la Commissione Europea ha invitato i vari Stati Membri ad avere un approccio responsabile nello sviluppo delle attività correlate ai nanomateriali/nanotecnologie e di operare nel rispetto del “principio cautelativo”, cioè di applicare il livello più alto di protezione in ogni specifico settore produttivo e di utilizzo in attesa di ulteriori sviluppi nelle conoscenze nano-scientifiche.

È in questa politica comunitaria e sulla base delle esigenze emerse fino ad oggi sulla base dello stato dell’arte delle nanomateriali-nanotecnologie che la Direzione Generale dei Dispositivi Medici, del Servizio Farmaceutico e della Sicurezza delle Cure del Ministero della Salute ha svolto consultazioni interdipartimentali con il gruppo Nano-Reach della Direzione della Prevenzione, in tema di problematiche connesse alla registrazione delle sostanze chimiche nella nano forma (RIPoN); ha rafforzato lo studio di settore, promovendo la nascita di un Network Nazionale per le Nanotecnologie, la cui natura è scientifica e presso l’I.S.S. (Istituto Superiore di Sanità), con il compito di raccordare di fatto gli scambi e le risultanze della ricerca sui nanomateriali/nanotecnologie anche italiana; ha intensificato la comunicazione con le associazioni industriali di categoria, in particolare con AIRI/ Nanotec IT ( Centro Italiano per le Nanotecnologie) con la partecipazione alla stesura del CodeMeter (Codice di Condotta nel settore della ricerca per uno sviluppo responsabile), ed Unipro (Associazione Italiana delle Imprese Cosmetiche).

In futuro la citata Direzione auspica ad una implementazione delle partecipazioni di categoria e delle attività interministeriali.

L’Associazione Primo Consumo con la responsabile del Dipartimento Salute, avv. Ersilia Urbano, è a disposizione dei cittadini e dei consumatori per ogni chiarimento, supporto, richiesta ed azione per la tutela del diritto dei consumatori e degli operatori sanitari. Informazioni disponibili sul sito www.primoconsumo.it compilando il modulo “richiedi assistenza” o chiamando lo sportello del consumatore al numero 0639738239, dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19.

 

  Latte, zucchero, burro, panna, grassi e oli vegetali. Sono gli ingredienti essenziali utilizzati per produrre un alimento al quale, soprattutto d’estate, è difficile resistere: il gelato. Il suo nome deriva dal metodo fisico impiegato per ottenerlo, il congelamento, che fa solidificare la miscela degli ingredienti base cui vengono aggiunte le sostanze che caratterizzano il gusto finale del prodotto, come pistacchio, cioccolato, fragola, ecc.. Il “freddo” è anche la tecnica di conservazione che consente al gelato di mantenere nel tempo le sue caratteristiche, impedendone il deterioramento.

La catena del freddo, tuttavia, è solo uno dei fattori necessari per garantire la sicurezza alimentare del prodotto finito. La normativa europea sull’igiene degli alimenti (Pacchetto Igiene) stabilisce infatti che l’intero processo di lavorazione del gelato, dalla materia prima al prodotto esposto in vendita, debba seguire una serie di procedure e controlli per evitare la presenza di microrganismi e altre sostanze nocive per la salute. L’insieme di tali procedure si chiama “autocontrollo HACCP” ed è sotto la diretta responsabilità del produttore, che può essere il titolare di uno stabilimento industriale o di una gelateria artigianale. I controlli riguardano, ad esempio, l’igiene degli ambienti di lavorazione, la pulizia di strumenti e attrezzature, la disinfezione dei banchi di lavoro. Fondamentali anche le regole di comportamento e igiene da parte degli operatori (lavarsi spesso le mani, capigliatura in ordine, abiti chiari, copricapo, ecc..). La normativa vigente prevede, ad ulteriore garanzia dei consumatori, ispezioni periodiche dell’ASL, che verifica se nello stabilimento industriale o nel laboratorio artigianale tutte le procedure igieniche previste dalla legge siano state eseguite correttamente. Dunque, quale risposta dare alla domanda: è più sicuro il prodotto industriale o artigianale?

Se le norme vengono ben applicate, come si verifica nella maggior parte delle industrie e dei laboratori artigianali, non ci sono rischi. La scelta di acquisto spetta al consumatore, che decide in base a gusti e preferenze individuali. E’ tuttavia opportuno sottolineare che, nel caso di una gelateria artigianale, il consumatore può verificare direttamente alcuni “indicatori” di buona prassi igienica del locale:

■  il personale deve indossare camice e vestiti puliti e di colore chiaro, con copricapo obbligatorio;

■  un cartello visibile deve riportare la lista degli ingredienti utilizzati nei prodotti;

■  pavimenti e muri dovrebbero essere piastrellati, per favorire la pulizia e la disinfezione;

■  il termometro del banco frigo deve indicare una temperatura di – 14° /- 15° C

■  la persona che maneggia il denaro alla cassa deve essere diversa da quella che serve il gelato; se fa tutto una persona, deve usare un tovagliolo di carta per impugnare la cialda.

 

 Il nostro ordinamento giuridico garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile e la tutela della maternità.

Chi nasce è riconosciuto dalla nostra legge come “persona”, cui è attribuita la capacità giuridica, cioè la titolarità di diritti, anzitutto come ad ogni essere umano i diritti inviolabili della persona, il diritto all’identificazione, al nome, alla cittadinanza, alla certezza di uno status di filiazione, alla educazione e alla crescita in famiglia.

Al neonato non riconosciuto devono essere assicurati specifici interventi, secondo precisi obblighi normativi, per garantirgli la dovuta protezione, nell’attuazione dei suoi diritti fondamentali.

La dichiarazione di nascita resa entro i termini massimi di 10 giorni dalla nascita, permette la formazione dell’atto di nascita, e quindi l’identità anagrafica, l’acquisizione del nome e la cittadinanza.
Se la madre vuole restare nell’anonimato la dichiarazione di nascita è fatta dal medico o dall’ostetrica - "La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata" (DPR 396/2000, art. 30, comma 1)

Il Ministero della Salute chiarisce questo aspetto nel vademecum dedicato alla mamma che vuole rimanere segreta che troverete di seguito.

L’Associazione Primo Consumo con la responsabile del Dipartimento Salute, avv. Ersilia Urbano, è a disposizione dei cittadini e dei consumatori per ogni chiarimento, supporto, richiesta ed azione per la tutela del diritto al parto in anonimato. Informazioni disponibili sul sito www.primoconsumo.it compilando il modulo “richiedi assistenza” o chiamando lo sportello del consumatore al numero 0639738239, dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19."

Quando la mamma vuole rimanere segreta...

La nascita di un bambino è un evento straordinario nella vita di una donna, che incide profondamente nella sua vita concreta, emotiva, relazionale.

Non tutte le donne riescono ad accogliere la loro maternità, per una complessità di motivazioni che occorre ascoltare, comprendere e riconoscere. Durante la gravidanza, specie in situazioni di difficoltà di varia natura della madre a rispondere adeguatamente ai bisogni del bambino, è indispensabile che la donna sia seguita in maniera qualificata, per la tutela sua e del nascituro, in modo da evitare decisioni affrettate e spesso drammatiche, al momento del parto. Occorre sostenere, accompagnare, informare le donne, affinché le loro scelte siano libere e consapevolmente responsabili. E’ fondamentale la relazione della comunicazione con la donna.

In ospedale, al momento del parto, serve garantire la massima riservatezza, senza giudizi colpevolizzanti ma con interventi adeguati ed efficaci, per assicurare - anche dopo la dimissione - che il parto resti in anonimato.

La donna che non riconosce e il neonato sono i due soggetti che la legge deve tutelare, intesi come persone distinte, ognuno con specifici diritti. La legge consente alla madre di non riconoscere il bambino e di lasciarlo nell’Ospedale dove è nato (DPR 396/2000, art. 30, comma 2) affinché sia assicurata l’assistenza e anche la sua tutela giuridica. Il nome della madre rimane per sempre segreto e nell’atto di nascita del bambino viene scritto “nato da donna che non consente di essere nominata”.

Difficoltà materna e servizi disponibili

Molte regioni ed in particolare alcune città italiane, per prevenire il fenomeno dell'abbandono traumatico del neonato, hanno promosso campagne informative in proposito, potenziando i servizi a tutela della donna in difficoltà e orientando gli ospedali più specializzati a seguire il parto in anonimato. Tempestive e adeguate informazioni alla donna in gravidanza e interventi concreti in suo aiuto, di tipo sociale, economico e psicologico, permettono di garantire il diritto alla salute della gestante e del nascituro, un parto protetto nella struttura ospedaliera e la possibilità di esercitare una libera, cosciente e responsabile scelta da parte della donna, se riconoscere o meno il bambino.

L’ospedale presso il quale avviene la nascita deve dunque assicurare alla madre e al neonato la piena attuazione dei diritti sopra evidenziati, tramite i suoi operatori sanitari, socio-assistenziali e amministrativi, nella specificità delle loro professioni e competenze e nella interazione con le altre istituzioni demandate a tale tutela.

Disposizioni di legge

Il nostro ordinamento giuridico garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile e la tutela della maternità.

Chi nasce è riconosciuto dalla nostra legge come “persona”, cui è attribuita la capacità giuridica, cioè la titolarità di diritti, anzitutto come ad ogni essere umano i diritti inviolabili della persona, il diritto all’identificazione, al nome, alla cittadinanza, alla certezza di uno status di filiazione, alla educazione e alla crescita in famiglia.

Al neonato non riconosciuto devono essere assicurati specifici interventi, secondo precisi obblighi normativi, per garantirgli la dovuta protezione, nell’attuazione dei suoi diritti fondamentali.

La dichiarazione di nascita resa entro i termini massimi di 10 giorni dalla nascita, permette la formazione dell’atto di nascita, e quindi l’identità anagrafica, l’acquisizione del nome e la cittadinanza.
Se la madre vuole restare nell’anonimato la dichiarazione di nascita è fatta dal medico o dall’ostetrica - "La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata" (DPR 396/2000, art. 30, comma 1)

L’adozione del bambino non riconosciuto

L’immediata segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni della situazione di abbandono del neonato non riconosciuto, permette l’apertura di un procedimento di adottabilità e la sollecita individuazione di un’idonea coppia adottante. Il neonato vede così garantito il diritto a crescere ed essere educato in famiglia e assume lo status di figlio legittimo dei genitori che lo hanno adottato.
Nella segnalazione e in ogni successiva comunicazione all’autorità giudiziaria devono essere omessi elementi identificativi della madre.

Casi particolari

La madre che ha particolari e gravi motivi che le impediscono di formalizzare il riconoscimento, può chiedere al Tribunale per i Minorenni presso il quale è aperta la procedura per la dichiarazione di adottabilità del neonato, un periodo di tempo per provvedere al riconoscimento.

In questi casi la sospensione della procedura di adottabilità può essere concessa per un periodo massimo di due mesi, nel quali la madre deve mantenere con continuità il rapporto con il bambino.

Il riconoscimento può essere fatto dal genitore che abbia compiuto 16 anni. Nel caso di madre non ancora sedicenne, impossibilitata quindi al riconoscimento, ma che voglia occuparsi del figlio, la procedura di adottabilità è sospesa anche d’ufficio sino al compimento del 16° anno, purché il minore, adeguatamente accudito, abbia un rapporto continuativo con la madre.

Limiti al diritto di accesso delle informazioni

L’art. 28 della Legge 2001 n. 149, aderendo a un obbligo derivante dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 (art. 7) e della Convenzione de L’Aja sull’adozione internazionale del 1993 (art.30), ha introdotto anche in Italia, dopo molte polemiche, il diritto dell’adottato di accedere, a certe condizioni e con certe procedure, alle informazioni concernenti l’identità dei suoi genitori biologici.

Tuttavia, l’accesso a quelle informazioni non è consentito se l’adottato non è stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale. (art. 24 comma 7 legge 2001 n. 149 - L’accesso alle informazioni non è consentito se l’adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e qualora anche uno solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere nominato, o abbia manifestato il consenso all’adozione a condizione di rimanere anonimo). Pertanto, il diritto a rimanere una mamma segreta prevale su ogni altra considerazione o richiesta, e ciò deve costituire un ulteriore elemento di sicurezza per quante dovessero decidere, aiutate da un servizio competente ed attento, a partorire nell’anonimato.

 

 L’Associazione Primo Consumo con la responsabile del Dipartimento Salute, avv. Ersilia Urbano, ricorda il vademecum pubblicato dal Ministero della Salute per accedere al rimborso delle spese sanitarie sostenute all'estero che troverete di seguito:

Ufficio responsabile del provvedimento

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)

Uff.06 ex DGRUERI Assistenza sanitaria all'estero dei cittadini italiani

Breve descrizione della procedura

Rimborso delle spese sanitarie sostenute all'estero dai lavoratori e dai titolari di borse di studio negli Stati con i quali non sono in vigore Accordi bilaterali in materia sanitaria.
Le domande di rimborso devono essere presentate all'Ambasciata o Consolato italiano all'estero entro tre mesi dall'effettuazione della relativa spesa per evento sanitario

Chi può richiederlo

SETTORE PUBBLICO

·                                 dipendenti dello Stato

·                                 personale militare italiano, anche di leva, in servizio all'estero

·                                 personale docente o non docente, di ruolo e non di ruolo presso le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero

·                                 personale degli Enti pubblici che presti la propria opera lavorativa presso delegazioni o uffici degli Enti stessi all'estero

·                                 impiegati a contratto con rapporto di lavoro regolato a legge italiana

·                                 familiari che seguano il lavoratore all'estero o lo raggiungano anche per brevi periodi

SETTORE PRIVATO

·      Lavoratori di diritto italiano occupati temporaneamente all'estero alle dipendenze o in rapporto di compartecipazione o di associazione con imprese o datori di lavoro.

·      Lavoratori residenti all'estero che hanno un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge italiana per lo svolgimento dell'attività all'estero

·      Religiosi e religiose del clero che svolgono attività lavorativa presso terzi che ricevono una remunerazione equiparata al reddito da lavoro dipendente, ai sensi della legge 222/85 e del D.P.R. 17.2.87, n. 33

·     Collaboratori familiari al servizio personale di agenti o funzionari delle rappresentanze diplomatiche e consolari, con contratto di diritto italiano

·      Lavoratori autonomi, ivi compresi i liberi professionisti che svolgono all'estero un'attività lavorativa per periodi di tempo limitato, realizzando opere o prestando servizi per conto di un committente all'estero, assoggettati al regime previdenziale e fiscale italiano

·      Titolari di borse di studio presso Università o Fondazioni estere legalmente riconosciute

·     Cittadini temporaneamente all'estero, titolari di pensione corrisposta dallo Stato o da Istituti Previdenziali italiani, che documentino attività lavorativa all'estero per conto dello Stato italiano

·      Invalidi di guerra o per causa di servizio residenti all'estero

·      Familiari che seguano il lavoratore all'estero o lo raggiungano anche per brevi periodi

Perdono il diritto al rimborso coloro che non hanno provveduto a comunicare alla ASL di iscrizione l'assenza dal territorio italiano superiore a 30 giorni.

 Cosa serve

Se le spese sono state sostenute direttamente dall'assistito:

1.   domanda di rimborso ASE-RSANC-RPL (lavoratore) redatta dall'assistito nei termini di decadenza (tre mesi dall'ultima spesa per ogni evento sanitario);

2.    attestato ex art. 15 del D.P.R. 618/80 o autocertificazione;

3.                              parere di congruità delle spese rilasciato dal Capo della Rappresentanza diplomatica o dell'Ufficio consolare italiana all'estero;

4.                              certificato medico con diagnosi e/o relazione sanitaria;

5.                              in caso di ricovero ospedaliero, la dichiarazione da parte della struttura sanitaria del costo della degenza ordinaria in vigore nella struttura medesima;

6.                              documentazione di spesa in originale, regolarmente quietanzata, rilasciata in conformità con le norme fiscali vigenti nel Paese (fatture, quietanze o ricevute di pagamento) dalla quale risulti la distinta dei singoli costi delle prestazioni;

7.                              traduzione in lingua italiana della documentazione qualora quest'ultima sia in lingua diversa da inglese e francese;

8.                              iscrizione alla Camera di Commercio o al Registro delle Imprese per il lavoratore privato alle dipendenze di una Impresa, o per il lavoratore autonomo;

9.                              iscrizione agli Albi Professionali per i liberi professionisti

Se le spese per il lavoratore del settore privato sono state sostenute dall'Impresa:

1.                              domanda di rimborso ASE-RSANC-RPL (datore) redatta dall'impresa nei termini di decadenza (tre mesi dall'ultima spesa per ogni evento sanitario);

2.    attestato ex art. 15 del D.P.R. 618/80 o autocertificazione del lavoratore;

3.    parere di congruità delle spese rilasciato dal Capo della Rappresentanza diplomatica o dell'Ufficio consolare italiana all'estero;

4.    certificato medico con diagnosi e/o relazione sanitaria;

5.   in caso di ricovero ospedaliero, la dichiarazione da parte della struttura sanitaria del costo della degenza ordinaria in vigore nella struttura medesima;

6.                              documentazione di spesa in originale, regolarmente quietanzata, rilasciata in conformità con le norme fiscali vigenti nel Paese (fatture, quietanze o ricevute di pagamento) dalla quale risulti la distinta dei singoli costi delle prestazioni;

7.                              traduzione in lingua italiana della documentazione qualora quest'ultima sia in lingua diversa da inglese e francese;

8.                              liberatoria del dipendente in cui sia dichiarato che l'Impresa ha sostenuto le spese;

9.                              iscrizione alla Camera di Commercio o Registro delle Imprese

 

Come si presenta la richiesta Modulistica, documenti e linee guida

·                                 Attestato ex art. 15 D.P.R. 618/80 o autocertificazione (formato doc, formato odt)

·                                 Domanda di rimborso ASE-RSANC-RPL (datore) (formato doc, formato odt)

·                                 Domanda di rimborso ASE-RSANC-RPL (lavoratore) (formato doc, formato odt)

·                                 Parere di congruità (formato doc, formato odt)

Normativa di riferimento

·                                 D.P.R. 31 luglio 1980 n. 618

·                                 Circolare del Ministero della Sanità n. 1000-1253 del 11 luglio 1981

·                                 Art. 7 legge 7 agosto 1982, n. 526

·                                 Circolare del Ministero della Sanità n. 1000-116 del 11 maggio 1984

·                                 Legge 398/87

·                                 Decreto legislativo 103/2000

Consulta il Portale della Normativa Sanitaria

Punto di contatto per informazioni

Nominativo: Ministero della Salute Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

Ufficio 6 ex DGRUERI presso il Ministero degli Affari Esteri

Indirizzo: Piazzale della Farnesina, 1 - 00135 Roma

Telefono: 06 36918983 Email: minsalute@esteri.it

Calendario disponibilità:

Apertura al pubblico

Dal Lun al Ven dalle 10,00 alle 13,00

Informazioni telefoniche Dal Lun al Ven 7.30-14.00

Come si presenta la richiesta

·       Posta tradizionale

o   Ufficio destinatario: Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS) - Uff.06 ex DGRUERI Assistenza sanitaria all'estero dei cittadini italiani

  In   Indirizzo destinatario: Piazzale della Farnesina, 1 - 00135 Roma

Quanto tempo ci vuole

90 giorni

Quanto costa

Tariffa: Il servizio è gratuito

L’Associazione Primo Consumo con la responsabile del Dipartimento Salute, avv. Ersilia Urbano, è a disposizione dei cittadini e dei consumatori per ogni chiarimento, supporto, richiesta ed azione per la tutela del diritto ad una sanità solidale, sicura ed efficiente. Informazioni disponibili sul sito www.primoconsumo.it compilando il modulo “richiedi assistenza” o chiamando lo sportello del consumatore al numero 0639738239, dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19."

 

Quando andiamo all’estero per un viaggio, magari una meta esotica, una delle tentazioni più forti (e divertenti) è quella di assaggiare i cibi locali, di solito molto diversi da quelli a cui siamo abituati. Il rischio è che questi cibi contengano germi “sconosciuti” al nostro organismo, che quindi non può difendersi, oppure che lo standard di sicurezza degli alimenti sia scadente. Tali fattori possono provocare al turista vacanziero disturbi e malattie anche serie.

Primo Consumo, attraverso il Dipartimento Sicurezza Alimentare – Responsabile il dr. Giuseppe Lai – propone ai viaggiatori alcune “dritte” di buon comportamento alimentare per evitare rischi.

 

► bere solo acqua e bibite confezionate in contenitori sigillati. Non bere acqua di rubinetti, pozzi, fontane o sorgenti, può essere contaminata e trasmettere malattie.

► se non si è certi che l’acqua è potabile, lavarsi le mani e i denti con acqua confezionata o bollita.

► evitare cibi crudi o poco cotti (carne, insalate, verdure, pesce, cozze, molluschi) e latticini freschi ottenuti da latte non pastorizzato.

► mangiare cibi appena cotti, serviti ben caldi, assicurandosi che la cottura dell’alimento sia completa.

► pelare sempre la frutta, evitando quella con la buccia danneggiata. Non consumare macedonia (contiene frutta già sbucciata).

► non comprare cibo da venditori ambulanti. I rischi igienico-sanitari sono molto elevati.

►bollire il latte prima di consumarlo. Acquistarlo solo se nella confezione risulta che è stato “pastorizzato”.

► non mettere ghiaccio nelle bibite, se non si è certi che deriva da acqua potabile.

► evitare le uova poco cotte, soprattutto se albume o tuorlo sono ancora molto liquidi.

► dedicare particolare attenzione all’alimentazione di bambini, anziani e donne in gravidanza.

Primo Consumo è a disposizione dei cittadini e dei consumatori per ogni chiarimento, supporto, richiesta ed azione per la tutela dei propri diritti.

Informazioni disponibili sul sito www.primoconsumo.it compilando il modulo “richiedi assistenza” o chiamando lo sportello del consumatore al numero 0639738239, dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19"

 

Quando facciamo la spesa al supermercato e diamo un’occhiata ai prodotti presenti sugli scaffali, capita spesso di leggere su alcune confezioni le diciture “a basso contenuto di grassi”, “senza zuccheri aggiunti” oppure “ad alto contenuto di fibre”. Sono i cosiddetti “claims nutrizionali”, espressioni che indicano la presenza in un alimento di alcuni nutrienti in quantità maggiore o minore rispetto ad altri alimenti della stessa categoria.

Possiamo trovare anche i “claims salutistici”, che attribuiscono ai prodotti benefici per la salute, ad esempio ”riduce l’invecchiamento cellulare” o “facilita il transito intestinale”. Ma è tutto vero? Alcuni mesi fa, l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), incaricata dalla Commissione Europea di esprimersi in merito a oltre 2500 claims, ne ha approvato solo 222. Tra i bocciati, il claim della Ferrero, secondo il quale le barrette di cioccolato Kinder “aiutano a crescere meglio”; i fichi d’india che “migliorano il colesterolo”; i semi di soia che ”riducono il rischio osteoporosi”; il the nero che “migliora la capacità di concentrazione”. Bocciata anche la richiesta di un’azienda lattiero-casearia di inserire nei propri prodotti un claim in base al quale latte e formaggi prevengono l’insorgenza di carie e problemi dentali.

La veridicità dei claims pubblicitari è una questione di grande importanza per i consumatori. Attraverso questa forma di comunicazione le aziende possono indirizzare le nostre scelte di acquisto verso prodotti alimentari con specifiche caratteristiche, in grado di incidere sull’equilibrio della dieta e sullo stato di salute. Talvolta, però, come dimostrano i casi precedenti, qualche azienda “inventa” i claims per scopi puramente commerciali, attribuendo ad alcuni ingredienti proprietà salutistiche che in realtà non hanno o che devono essere approfondite sul piano scientifico. Con il Regolamento CE 1924/2006, la Comunità Europea ha avvertito l’urgenza di tutelare il consumatore da indicazioni fuorvianti o non veritiere, favorendo una corretta informazione e armonizzando la legislazione relativa a questo particolare settore. La norma prevede che i claims che figurano nell’etichetta e nella pubblicità dei prodotti alimentari debbano rispettare i seguenti requisiti:

- non devono essere falsi o ambigui;

- non devono incoraggiare consumi eccessivi di cibo;

- non devono far nascere o sfruttare timori nei consumatori;

- devono essere comprensibili;

- devono essere formulati sulla base di prove scientificamente accertate.

Se da un lato tali indicazioni normative sono un buon riferimento per fare scelte alimentari consapevoli, dall’altro l’acquisto di prodotti con diciture salutistiche o nutrizionali, pur in regola con la legge, può comunque “trarre in inganno” il consumatore. Ad esempio, un soggetto sovrappeso è attratto dai prodotti “light” o “con ridotta presenza di zuccheri”, convinto che non fanno ingrassare. In realtà, proprio questa convinzione può portarlo ad un consumo molto frequente di tali prodotti, dove gli zuccheri sono presenti, anche se in quantità ridotta. Il risultato può essere l’esatto opposto delle sue aspettative, cioè un aumento di peso. Un altro esempio è quello dei succhi di frutta “senza zuccheri aggiunti”, che tuttavia contengono gli zuccheri naturali dei frutti di origine. Analoghe considerazioni valgono per altri alimenti con indicazioni salutistiche. In conclusione, il consiglio più importante da dare ai consumatori è di non attribuire a questi prodotti funzioni miracolose, che in realtà non hanno. E’ bene ricordare che l’effetto immediato dei claims è quello di favorire un consumo elevato di tali alimenti, col rischio di squilibrare la dieta. Il migliore spot salutistico è invece un regime alimentare vario ed equilibrato accompagnato da una moderata attività fisica, l’unico “passaporto valido” per mantenere uno stato di salute e di benessere individuale.