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PRECISAZIONI DI EQUITALIA SUI PAGAMENTI AGEVOLATI PER LE MULTE
Di Michele Minnicino, addetto stampa e comunicazione (del 22/05/2010 @ 12:47:00, in Comunicati Stampa, cliccato 72 volte)

In merito al comunicato sul “concordato multe prorogato al 30 giugno, ancora dubbi e incongruenze su modalità di pagamento”, Equitalia Gerit, agente pubblico della riscossione, al fine di ristabilire una corretta informazione, ha voluto fare delle precisazioni che noi accogliamo e volentieri pubblichiamo nel segno di una precisa collaborazione. “Per prima cosa – si legge nel documento inviato dalle Relazioni esterne di Equitalia Gerit SpA - il documento inviato per l’adesione al concordato è una semplice comunicazione con la quale si informa il cittadino della possibilità di definire in via agevolata il pagamento di vecchie multe elevate fino al 31 dicembre 2004. Non è, quindi, una cartella di pagamento.
Rispetto al “caso emblematico” (pagamento agevolato per due sanzioni, una delle quali annullata con sentenza) denunciato dal presidente di Primo Consumo, non è corretto affermare che Equitalia non consente di pagare solo quella dovuta. Basterebbe leggere la comunicazione inviata per “scoprire” che: “Qualora Lei intenda aderire solo parzialmente alla definizione agevolata e quindi decida di pagare solo una o più sanzioni amministrative, ma non estinguere l'intero debito, il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente presso gli sportelli Equitalia Gerit Spa”.

La terza precisazione, infine, riguarda la possibilità di far valere i propri diritti in maniera più semplice. Lo scorso 6 maggio, Equitalia ha emanato una direttiva che permette ai cittadini che hanno un documento che comprovi che il debito richiesto non è dovuto di non doversi recare più dall’ente creditore, ma di presentare una autodichiarazione all’Agente della riscossione che sospenderà la riscossione e interverrà presso l’ente”.

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