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Articoli del 13/07/2010
Di Primoconsumo (pubblicato @ 10:53:19 in Leggi Giustizia e Legalità, cliccato 73 volte)

La recente sentenza n.252/10 della Commissione Tributaria Provinciale di Catania ci fornisce ancora una volta l´occasione per riflettere sulle difficoltà che il contribuente incontra quotidianamente nel dedalo delle norme tributarie.
La sentenza riguarda i termini entro cui l´Amministrazione finanziaria puo´ far valere il suo diritto di riscossione delle imposte nei confronti del contribuente.
Difatti, tra termine per l´attività di liquidazione, termine per l´iscrizione a ruolo, termine di consegna del ruolo al concessionario della riscossione e termine di notifica della cartella di pagamento al debitore, il contribuente ha senza dubbio un bel daffare per comprendere se la richiesta che gli perviene sia o meno a norma di legge.
Le varie modifiche normative intervenute nel tempo e l´intreccio delle attività dell´Amministrazione finanziaria con quelle del concessionario per la riscossione, non ha reso la vita semplice nemmeno alla Corte Costituzionale che nel 2005 è dovuta intervenire dichiarando l’incostituzionalità dell´art. 25 del DPR 602/1973 nella parte in cui non prevedeva dei termini certi per la notifica delle cartelle di pagamento, confermando così quanto già detto più volte dalla Corte di Cassazione in merito all´impossibilità di lasciare esposto il contribuente, senza limiti temporali, all´azione esecutiva del Fisco.
Da qui un vuoto normativo a cui ha fatto seguito il D.l. 106 del 2005, convertito con L. 156/2005, che ha portato alla fissazione di termini decadenziali chiari, distinti in base alla tipologia di controllo che l´Amministrazione può svolgere, ovvero liquidizione automatica, controllo formale e accertamento.
Dunque, dopo svariate versioni di questa e di altre norme (disposizioni transitorie, rinvii, rimandi, termini definiti semplicemente esortativi, ordinatori o di mero valore interno all´amministrazione), grazie soprattutto al ruolo svolto dai giudici tributari di tutti i livelli, si è giunti ad una definizione di termini certi entro cui la pretesa fiscale può essere fatta valere dal Fisco, a pena di decadenza.
Resta il dubbio del perchè, se tutto era così chiaro già dal 2005, la Commissione Tributaria Provinciale di Catania si è trovata oggi a dover dichiarare illegittima l´iscrizione a ruolo avvenuta nel 2008 per imposte del 1997, con buona pace dei principi della chiarezza degli atti amministrativi e della collaborazione tra Amministrazione finanziaria e il contribuente!
Avv. Ivana Quarta, consulente tributario associazione PrimoConsumo
Fotografie del 13/07/2010
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