Ci sono  persone collegate

< febbraio 2012 >
L
M
M
G
V
S
D
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
       
             

Titolo
Quanto spendi a settimana per giochi, lotterie, gratta e vinci o altro?

 Da o a 5 euro
 Da 5 a 10 euro
 Da 10 a 20 euro
 Oltre 20 euro



06/02/2012 @ 3.27.19
script eseguito in 31 ms
Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.
 
 

Perché il cittadino vale secondo il peso che la corporazione di cui fa parte è in grado di esercitare? Perché gli iscritti agli albi professionali non sono soggetti ad alcuna valutazione esterna agli ordini?
Le associazioni dei consumatori potrebbero rivelarsi lo strumento adatto per spezzare il modello corporativo, liberare la politica e rimettere l’individuo al centro del sistema Paese?
Quesiti che continuano a condizionare il modello di sviluppo definito “sociale” penalizzando coloro che rimangono fuori dalle corporazioni.
Prendendo spunto anche dal libro dell’avvocato Riccardo Cappello, “Il Cappio- Perché gli ordini professionali soffocano l’economia italiana”, l’associazione Primo Consumo lancia la proposta di assegnare un ruolo di “osservatore” super partes della corretta deontologia dei professionisti alle associazione di consumatori.

Le motivazioni attraverso le parole del presidente, avv. Marco Polizzi:
“I compiti istituzionali di Ordini e Collegi devono essere svolti essenzialmente nell’interesse della collettività e, solo di riflesso, nell’interesse dei professionisti stessi. Ciò significa che al primo posto c’è l’interesse pubblico e, solo in via subordinata, quello dei professionisti per cui in caso di conflitto tra gli interessi della categoria e quelli della collettività sono questi ultimi a dover prevalere. Nella pratica quotidiana non è così e la larga maggioranza degli italiani pensa che l’Ordine tuteli solo ed esclusivamente l’iscritto. Esso è ritenuto una corporazione che difende i propri interessi, talvolta anche ai danni della collettività e che interpreta le regole a favore della parte che meglio la retribuisce, anche quando gli è noto che le finalità da queste perseguite sono in contrasto con le finalità per i quali la norma è stata emanata. Se, per esempio, l’avvocato rivestisse quella funzione pubblica, che l’Ordine rivendica, e tenesse conto delle esigenze collettive perderebbe il suo ruolo di “parte”, tenuto a privilegiare il proprio committente. Sarebbe più logico, e anche più credibile, se agli ordini fosse affidata la tutela degli iscritti e che le associazioni dei consumatori, del tutto assenti sul tema, si facessero carico della tutela dell’utenza contro i professionisti. Infatti, le riserve ovvero le attività per l’esercizio delle quali è indispensabile l’iscrizione ad un Albo professionale si traducono in una protezione offerta ai professionisti, nessuno è mai stato radiato dall’albo per incompetenza, per ciò stesso il danno causato dall’incapacità o dalla condotta del professionista deve essere valutato con terzietà dalle associazioni dei consumatori”.

 

Articolo (p)Link Commenti Commenti (0)  Storico ARCHIVIO  Stampa Stampa
 

 

"800 mila dipendenti da gioco d'azzardo all'interno di un'area di quasi due milioni di giocatori a rischio". Un dato allarmante rivelato dai dati contenuti nel dossier “Azzardopoli” dell’associazione Libera.
Un fenomeno che l'associazione Primo Consumo ha da tempo denunciato in tutta la sua reale gravità attivando già nel corso del 2011 il primo Centro di ascolto psicologico Nazionale "Game Over" per giocatori che manifestano problematiche psicologiche di natura ludopatica e per i loro familiari.

Il NUMERO VERDE 800.185.453 garantisce un servizio anonimo e totalmente gratuito (sia da telefono fisso, sia da cellulare), agevolando l'accesso anche alle persone con disagio economico che possono contattare il Centro per ricevere sostegno psicologico e informazioni. Il progetto prevede l'impegno di un pool di psicologi e psicoterapeuti esperti di problematiche legate al gioco d'azzardo disponibili a rispondere in modo efficace, mirato e personalizzato ai singoli problemi di coloro che telefonano. Il Servizio Game Over è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Tutte le info su www.primoconsumo.it
Il percorso di aiuto
Il Centro di ascolto eroga tre principali servizi: “Sostegno psicologico”, “informazione” e “orientamento”. Il primo e fondamentale passo compiuto dagli psicologi è accogliere la persona, qualsiasi sia la sua richiesta, bisogno, modalità di presentazione di sé o del problema legato al tema del gioco d’azzardo. Si traccia insieme a chi contatta il Centro una sorta di mini piano operativo personalizzato. Tra l’accoglienza e la personalizzazione della richiesta si colloca un importante intervento comunicativo da parte dello psicologo che consente di aiutare la persona a ritrovare il giusto approccio al gioco.
Il progetto “Game Over” ha già ottenuto il patrocinio della Regione Lazio e della Provincia di Roma ed allo stesso hanno manifestato grande interesse Ministeri e prestigiose Università. Il progetto presentato ufficialmente a Roma il 26 Ottobre 2011, ha visto la partecipazione dei massimi rappresentanti di AAMS (Monopoli di Stato), della Guardia di Finanza, della Questura di Roma, della Regione Lazio e di Roma Capitale. Intervenuti un’esponente della Scuola Psicosomatica Cristo Re e un docente della facoltà di Psicologia dell’Università “La Sapienza” di Roma, entrambi nostri partner nel progetto con particolare riferimento alle attività di formazione, studio e ricerca. Il Gruppo Codere, uno dei leader nel settore del gioco pubblico, ha aderito con entusiasmo al nostro progetto condividendone appieno lo spirito e la missione.

 

Articolo (p)Link Commenti Commenti (0)  Storico ARCHIVIO  Stampa Stampa
 

“Gioca Sicuro Ti Diverti Di Più” è il consiglio più utile per tentare di prevenire i rischi legati ad una sfrenata voglia di scommettere in cerca di illusori guadagni.

 

Codere, società che gestisce sale da gioco in Italia e all’estero, ha scelto di far sì che il gioco sia un’occasione di intrattenimento e che non generi forme di gioco problematico o di ludopatia nei giocatori. Aiutare i giocatori a rischio fa parte dei doveri insiti nel lavoro delle società concessionarie di giochi e scommesse come appunto Codere, oltre a rappresentare un adempimento di legge in quanto concessionario autorizzato dall’AAMS.

 CODERE ha presentato il progetto "Il Gioco Responsabile" nella sala del Palazzo dell’informazione di Piazza Mastai a Roma.

 Numero verde “Game Over” 800185453 La dipendenza dal gioco non è un gioco

Un progetto, fortemente voluto dai vertici dell’azienda in Italia, in materia di lotta e prevenzione dei fenomeni ludopatici e di sicurezza nel gioco. Durante l’incontro sono state presentate le attività di Codere nell’ambito della prevenzione dei comportamenti di gioco patologici e il supporto scientifico portato dall’associazione Primo Consumo con l’attivazione del Numero Verde 800/185453 per i giocatori patologici, con la formazione mirata del personale e con l’assistenza ai giocatori in tutti gli ambienti di gioco, online compreso, di Codere.

 Fenomeno spesso sottovalutato
 Il gioco può rappresentare un piacevole passatempo o un’abitudine sociale come navigare in Internet o guardare la televisione. Per alcune persone, tuttavia, il giocare può trasformarsi da semplice evasione a sintomo di un disturbo patologico. Elementi distintivi di tale passaggio sono la frequenza, la durata e l’intensità con cui questi comportamenti vengono messi in atto e le conseguenze negative che si ripercuotono sul soggetto in ambito organico, psicologico, finanziario e familiare.
 Nella maggior parte dei casi né i giocatori stessi né i familiari si rendono conto del passaggio da una condizione ludica ad una più chiaramente patologica. Spesso infatti il problema tende ad essere sottostimato e minimizzato.
 Primo Consumo, come sottolineato dal presidente Marco Polizzi “ha precorso i tempi ed ha dato vita al progetto “la dipendenza dal gioco non è un gioco” Game – Over” grazie alla partnership con la scuola di psicoterapia, riconosciuta dal MIUR, del Cristo RE in collaborazione con la dott.ssa Cipriani, nonché alla scuola di formazione diretta dal Prof. Lizzani della Sapienza.
 Codere e Primoconsumo hanno attivato il primo Centro di ascolto psicologico Nazionale "Game Over" per giocatori che manifestano problematiche psicologiche di natura ludopatica e per i loro familiari. Il numero verde 800 185453 garantisce un servizio anonimo e totalmente gratuito (sia da telefono fisso, sia da cellulare), agevolando l'accesso anche alle persone con disagio economico che possono contattare il Centro per ricevere sostegno psicologico e informazioni.
Il Centro di ascolto eroga tre principali servizi: “Sostegno psicologico”,“informazione” e “orientamento”. Il primo e fondamentale passo compiuto dagli psicologi è accogliere la persona, qualsiasi sia la sua richiesta, bisogno, modalità di presentazione di sé o del problema legato al tema del gioco d’azzardo. Si traccia insieme a chi contatta il Centro una sorta di mini piano operativo personalizzato. Tra l’accoglienza e la personalizzazione della richiesta si colloca un importante intervento comunicativo da parte dello psicologo che consente di aiutare la persona a ritrovare il giusto approccio al gioco”.
Articolo (p)Link Commenti Commenti (0)  Storico ARCHIVIO  Stampa Stampa
 

L'associazione Primo Consumo e Codere hanno attivato il primo Centro di ascolto psicologico Nazionale "Game Over" per giocatori che manifestano problematiche psicologiche di natura ludopatica e per i loro familiari. Il numero verde  garantisce un servizio anonimo e totalmente gratuito (sia da telefono fisso, sia da cellulare), agevolando l'accesso anche alle persone con disagio economico che possono contattare il Centro per ricevere sostegno psicologico e informazioni. Il progetto prevede l'impegno di un pool di psicologi e psicoterapeuti esperti di problematiche legate al gioco d'azzardo disponibili a rispondere in modo efficace, mirato e personalizzato ai singoli problemi di coloro che telefonano. Il Servizio Game Over è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Tutte le info su www.primoconsumo.it

 

Il percorso di aiuto
 Il Centro di ascolto eroga tre principali servizi: “Sostegno psicologico”,“informazione” e “orientamento”. Il primo e fondamentale passo compiuto dagli psicologi è accogliere la persona, qualsiasi sia la sua richiesta, bisogno, modalità di presentazione di sé o del problema legato al tema del gioco d’azzardo. Si traccia insieme a chi contatta il Centro una sorta di mini piano operativo personalizzato. Tra l’accoglienza e la personalizzazione della richiesta si colloca un importante intervento comunicativo da parte dello psicologo che consente di aiutare la persona a ritrovare il giusto approccio al gioco.

Il Gruppo Codere

Codere è una multinazionale leader nel settore del gioco in Europa e America Latina, quotata in Borsa in Spagna e gestisce più di 54.600 terminali di gioco, 191 sale gioco, 813 sale di scommesse e partecipa alla gestione di 3 ippodromi, in Argentina, Brasile, Colombia, Spagna, Italia, Messico, Panama e Uruguay, e, avendo acquisito le licenze necessarie, esercita in Italia il gioco on line.

Articolo (p)Link Commenti Commenti (1)  Storico ARCHIVIO  Stampa Stampa
 

L’acquirente di un immobile in condominio subentra nei diritti del precedente condomino ed è obbligato, solidamente con questo, al pagamento delle spese condominiali relative all’anno in corso e a quello precedente alla data di acquisto.

Tale regola disciplina i rapporti interni tra acquirente e venditore e non i rapporti tra nuovo condomino e condominio.

Per il condominio, infatti, l’obbligo di pagamento degli oneri condominiali graverà sul nuovo condomino e non sul precedente.

Resta inteso che il nuovo condomino potrà recuperare i contributi versati al condominio dal venditore.

Pur tuttavia, bisogna distinguere tra contributi relativi alle c.d. spese ordinarie e contributi relativi alle c.d. spese straordinarie.

Per quanto riguarda le c.d. spese ordinarie quali manutenzione ordinaria, conservazione e godimento delle parti comuni dell’edificio, servizi di interesse comune, ecc, la nascita dell’obbligazione coincide con il compimento effettivo dell’attività gestionale.

Pertanto, è tenuto alla spesa chi riveste la qualità di condomino al momento in cui viene effettuato l’intervento conservativo deliberato in precedenza.

Per quanto riguarda, invece, le c.d. spese straordinarie inerenti a manutenzione straordinaria, ristrutturazioni o innovazioni, la nascita dell’obbligazione coincide con la delibera assembleare che dispone l’esecuzione degli interventi .

Tale delibera assume valore costitutivo della relativa obbligazione in capo a ciascun condomino, a nulla rilevando che tali opere siano state, in tutto o in parte, eseguite successivamente.

Ne deriva  che è tenuto a sopportare i relativi costi chi era proprietario al momento della delibera dell’assemblea.

Se tali spese sono state deliberate prima della stipulazione dell’atto di trasferimento dell’unità immobiliare e nell’anno precedente o in corso alla data dell’atto, ne rispondono in solido il venditore e l’acquirente, salvo diverso accordo tra le parti.

L’acquirente ed il venditore infatti possono concordare che il venditore si assuma ogni onere inerente a spese pregresse o ad interventi di manutenzione deliberati prima della cessione del bene.

Tale accordo ha efficacia nei rapporti interni tra le parti e non nei confronti del condominio che potrà chiedere all’acquirente ogni contributo.

Resta inteso che il nuovo condomino avrà diritto al rimborso dal venditore di quanto versato al condominio e potrà recuperare ogni spesa, ammesso che il venditore sia solvibile.

Avv. Ersilia Urbano, Consulente Primo Consumo

Articolo (p)Link Commenti Commenti (1)  Storico ARCHIVIO  Stampa Stampa
 
Il condomino che non sia d’accordo con il condominio che delibera di promuovere una lite o di resistere a una domanda  può manifestare il proprio dissenso per separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite.
 
Tale principio vale per il caso di soccombenza ovvero per il caso in cui il condominio perda l’azione giudiziaria mentre non vale per il caso in cui l’esito della lite sia favorevole.
 
E’ opinione dominante che il dissenso possa essere manifestato validamente per le liti tra condominio e terzi e non per quelle tra condominio e condomino.
 
Per la manifestazione del dissenso non sono necessarie forme solenni.
E’sufficiente inviare all’amministratore o ai singoli condomini, in mancanza di amministratore, una raccomandata con ricevuta di ritorno.
La raccomandata deve essere ricevuta entro 30 giorni dal giorno in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione.
Il termine di 30 giorni è un termine perentorio di decadenza trascorso il quale il condomino perde il diritto di manifestare il dissenso e di essere esonerato dalle spese di lite.
 
In caso di soccombenza, il condomino dissenziente:
 
  1. é esonerato dal pagamento delle spese processuali;
 
  1. non é esonerato dal pagamento delle spese processuali del terzo vittorioso che decida di agire per il recupero delle stesse nei confronti del condominio ma può ottenerne il rimborso;
 
 
  1. non é esonerato da quanto dovuto al terzo per il merito del giudizio, ad esempio per il risarcimento del danno procurato al terzo.
 
 
Le conseguenze del dissenso relative alla ripartizione delle spese processuali cambiano se l’esito della lite é favorevole al condominio e produce un vantaggio.
 
Per vantaggio si intende non la mera mancata soccombenza ma un beneficio positivo conseguito dal condominio.
 
In tal caso il condomino dissenziente che ha tratto vantaggio dalla lite giudiziaria è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ottenere dalla parte soccombente.
 
In caso di esito favorevole della lite, il condomino dissenziente:
 
  1. é esonerato dalle spese processuali che siano dovute ed ottenute dal terzo soccombente;
 
  1. non é esonerato dalle spese processuali se il terzo soccombente é inadempiente o la spesa non è ripetibile.
 
Avv. Ersilia Urbano, Consulente Primo Consumo
Articolo (p)Link Commenti Commenti (0)  Storico ARCHIVIO  Stampa Stampa
 

"Le invocazioni dei giocatori “professionisti” che chiedevano i casinò on line “made in Italy” sono state soddisfatte dalla “fame” di denaro per rimpinguare le asfittiche casse dello Stato senza alcuna considerazione per i gravi rischi collegati all’uso ed abuso di puntate e scommesse" ancora una volta l'associazione Primo Consumo intende denunciare una realtà poco documentata.

La ragion di Stato non giustifica i rischi prodotti dal gioco

"Alla stregua di “vampiri” assetati di sangue, nessuna remora ha lambito i modesti ingegni dei governanti, spingendoli ad “emulare” legalmente le organizzazioni che traggono enormi profitti dai proventi derivanti dal gioco d’azzardo illegale" dichiara l'avv. Marco Polizzi, presidente di Primo Consumo.

"Nessuno ha ritenuto di doversi leggere i rapporti, davvero allarmanti, sulla crescita delle ludopatie tra i giocatori abituali o, ancor peggio, il drammatico ricorso a prestiti illegali per tentare di recuperare le perdite finendo nella rete degli usurai".

Davanti al miraggio di oltre un miliardo e mezzo di euro anche gli appelli di associazioni di consumatori come Primo Consumo, da tempo in prima fila nel denunciare la pericolosa realtà, sono passati del tutto inascoltati.

Concessionarie poco attente al fenomeno ludopatico

"La distrazione dei concessionari verso il fenomeno ludopatico rimane incomprensibile pur comprendendo la logica economica che prevede guadagni a fronte di investimenti. Le società gestrici dovrebbero fornire una corretta informazione ai giocatori anche sulle “controindicazioni” prodotte da eccessi e cattive abitudini".

Primo Consumo continuerà nel suo lavoro di prevenzione informando i cittadini ed offrendo, se necessario, aiuto psicologico. Giocare può essere anche divertente, farlo con moderazione lo è di più.

 

Articolo (p)Link Commenti Commenti (6)  Storico ARCHIVIO  Stampa Stampa
 
Il testamento è l’atto revocabile con il quale il soggetto capace di agire, d’intendere e di volere può disporre di tutte le proprie sostanze o di parte di esse per il tempo in cui avrà cessato di vivere. Il testamento può anche contenere disposizioni di carattere non patrimoniale come, tra le altre, il riconoscimento di un figlio naturale ma in tale caso la disposizione sarà irrevocabile.
Chi intende fare testamento, nelle forme ordinarie, può ricorrere alla redazione di un testamento olografo o di un testamento per atto di notaio.
In questa sede affronteremo il problema di come redigere la forma più semplice di testamento, il testamento olografo, avente ad oggetto disposizioni patrimoniali e nel rispetto delle quote di riserva previste dalla legge.
Il soggetto che intenda redigere testamento c.d. olografo valido ed efficace dovrà attenersi alle seguenti regole di forma e di sostanza: 
1) Requisiti di forma: Il testamento deve essere redatto, datato e sottoscritto di pugno dal testatore.
Redatto: il testatore deve scrivere per intero di suo pugno in modo leggibile e chiaro le sue volontà, senza cancellazioni, sbianchettature, ecc., per garantire l’autenticità di quanto scritto ed evitare che terzi lo manomettano. Se il testamento olografo è redatto in più fogli occorre che tra i diversi fogli esista un collegamento materiale o che tra le varie disposizioni esista un collegamento logico e sostanziale.
Datato: il testatore deve indicare giorno, mese ed anno in cui il testamento è scritto per garantire la sua capacità d’intendere e di volere al momento della redazione e per accertare la eventuale revoca di disposizioni contenute in testamenti redatti precedentemente. Il testamento infatti è revocabile, ciò significa che è possibile modificare in tutto o in parte un testamento precedente scritto redigendone un altro.
Sottoscritto: il testatore deve apporre la sua firma, nome e cognome, in modo leggibile e chiaro in calce al testo dell’atto.
2) Requisiti di sostanza: Il testamento deve tener conto della intangibilità della quota di legittima.
Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione c.d. legittimari sono: 
il coniuge, 
i figli legittimi, 
i figli legittimati, 
i figli naturali, 
i figli adottivi, 
i discendenti dei figli legittimi, legittimati, naturali, adottivi, i quali vengono alla successione in luogo di questi
gli ascendenti legittimi solo se mancano figli e discendenti.
Quando vi sono i soggetti legittimari sopra indicati, il patrimonio ereditario  si compone di due parti: la quota disponibile che il testatore è libero di disporre come vuole ed in favore di chi vuole e la quota di riserva  che spetta per legge ai legittimari e della quale il testatore non può disporre liberamente.
Per determinare l’ammontare della quota di cui il testatore può disporre e delle quote riservate ai legittimari si forma una massa di tutti i beni che appartengono al testatore al momento della morte, detraendone i debiti.
Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate in materia, e sull’asse così formato si calcola la quota di cui il testatore può disporre e, di riflesso, la quota di riserva.
Le quote di riserva del patrimonio ereditario previste dalla legge in favore dei soggetti legittimari sono  le seguenti: 
Coniuge:
1/2 se non vi sono figli,
1/3 se concorre con un figlio,
1/4 se concorre con più figli,
1/2 se concorre con gli ascendenti in mancanza di figli.
Al coniuge spetta in ogni caso il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare  e di uso dei mobili che la corredano, se di proprietà del testatore o comuni.
Un figlio:
1/2 se non concorre con il coniuge,
1/3 se concorre con il coniuge.
Due o più figli:
2/3 da dividere in parti uguali se non concorrono con il coniuge, 
1/2 da dividere in parti uguali se concorrono con il coniuge.
Ascendenti in mancanza di figli:
1/3 per metà gli ascendenti della linea paterna e per metà gli ascendenti della linea materna, se non concorrono con il coniuge,
1/4 per metà gli ascendenti della linea paterna e per metà gli ascendenti della linea materna, se concorrono con il coniuge.
Le quote suddette sono da intendersi in senso quantitativo e non anche in senso qualitativo.
Pertanto, se il patrimonio del testatore si compone di  contanti, depositi bancari, depositi postali , immobili, ecc, il testatore sarà libero di disporre di ogni bene come crede purché rispetti la quota di riserva.
Ne consegue che il testatore potrà  soddisfare le ragioni dei legittimari con beni di qualunque natura purché compresi nell’asse ereditario. Per esempio potrà lasciare alla moglie i depositi bancari,  ad un figlio un deposito postale, all’altro figlio un immobile e via dicendo.
Resta inteso che il testatore, rispettate le quote di legittima, potrà disporre della quota disponibile -pari a tutto quello che eccede la quota di legittima- come crede ed in favore di chiunque anche in favore di uno solo dei figli, della moglie, degli ascendenti, dei terzi, ecc.
Avv. Ersilia Urbano, Consulente Primo Consumo.
Articolo (p)Link Commenti Commenti (0)  Storico ARCHIVIO  Stampa Stampa
 
In mancanza di diversa convenzione, il regime patrimoniale dei coniugi è costituito dalla comunione legale dei beni che attribuisce ad essi uguali poteri di gestione ed uguali diritti sugli acquisti.
 
Costituiscono oggetto della comunione i seguenti beni:
 
- gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
- i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;
- i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;
- le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio;
- gli utili o gli incrementi dell’azienda qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi;
- i beni destinati all’esercizio dell’impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio,  se sussistono al momento dello scioglimento della comunione;
- gli incrementi dell’impresa costituita anche precedentemente, se sussistono al momento dello scioglimento della comunione.
 
I beni della comunione rispondono:
 
- di tutti i pesi ed oneri gravanti su di essi al momento dell’acquisto;
- di tutti i carichi dell’amministrazione;
- delle spese per il mantenimento della famiglia, per l’istruzione e l’educazione dei figli e di ogni obbligazione contratta dai coniugi, anche separatamente, nell’interesse della famiglia;
- di ogni obbligazione contratta congiuntamente tra i coniugi;
- delle obbligazioni contratte, dopo il matrimonio, da uno dei coniugi per il compimento di atti eccedenti l’ordinaria amministrazione senza il necessario consenso dell’altro, quando i creditori non possono soddisfarsi sui beni personali e fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato (50% del patrimonio della comunione);
- del credito particolare del coniuge anche se il credito è sorto anteriormente al matrimonio. In tal caso, i creditori possono soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato (50% del patrimonio della comunione). 
 
 
Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:
 
- i beni di cui il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento prima del matrimonio;
- i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell’atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
- i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;
- i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un’azienda facente parte della comunione;
- i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
- i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o con il loro scambio, purché sia espressamente dichiarato all’atto di acquisto.
- i beni immobili o i beni mobili – navi e galleggianti iscritti nei registri, aeromobili iscritti nei registri, autoveicoli iscritti nel pubblico registro - acquistati dopo il matrimonio con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o con il loro scambio, purché dall’atto di acquisto risulti la esclusione di tali beni dalla comunione legale e all’atto di acquisto abbia partecipato anche l’altro coniuge.
 
 
I beni personali del coniuge rispondono:
 
- dei debiti personali;
- del 50% dei debiti della comunione, quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti. In tal caso, i creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi, nella misura della metà del credito.
 
 
I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquisiti durante il matrimonio scegliendo il regime della separazione dei beni al momento della celebrazione del matrimonio o nel corso del matrimonio per atto pubblico.
 
I coniugi dispongono liberamente dei beni in proprietà esclusiva. Infatti, il sistema delineato dal diritto di famiglia non attribuisce, in costanza di matrimonio, al coniuge non proprietario alcun potere sulla proprietà esclusiva dell’altro coniuge, né gli conferisce il potere di impedirgli il compimento degli atti di disposizione che non condivide, a meno che non si dimostri che tali atti comportino la concreta violazione degli obblighi di assistenza economico-materiale della famiglia incombenti sul coniuge proprietario.
 
I beni del coniuge rispondono dei debiti contratti personalmente e non di quelli contratti dall’altro coniuge.
 
Avv. Ersilia Urbano, Consulente Primo Consumo.
Articolo (p)Link Commenti Commenti (0)  Storico ARCHIVIO  Stampa Stampa
 

Un fenomeno in costante, allarmante e pericolosa crescita che trae forza da precarie situazioni sociali fino a sfociare nella malattia della dipendenza da gioco.

"Riteniamo di trovare ancora scarsa sensibilità da parte delle società concessionarie e soprattutto sulle omissioni di azioni concrete di prevenzione del fenomeno ludopatico da parte degli operatori di gioco lecito che al gioco responsabile dovrebbero essere obbligati concretamente da AAMS”, sottolinea l'avv. Marco Polizzi, presidente dell’associazione Primo Consumo, da tempo attiva nel diffondere le reali problematiche legate a scommesse e giochi ed assistere e tutelare i diritti e gli interessi dei cittadini e consumatori.

Dati inquietanti sul fenomeno "L’ultimo episodio di cronaca nera legato alla diffusione del gioco illegale, scoperto a Roma dalla polizia ha riacceso i riflettori proprio sul dramma delle ludopatie, denunciato in particolare, dagli esperti psicologi che hanno affiancato le forze dell’ordine, che hanno evidenziato la pericolosità del fenomeno specie in ambito irregolare: Un dato su tutti: nel solo 2010 sono stati giocati più di 62 miliardi di euro e, in questi mesi del 2011, stiamo registrando un aumento del 20% che porterà, probabilmente, a 72 milioni di euro l'ammontare delle scommesse"

Il giocatore cade nella rete della malavita, costretto dal sempre maggiore bisogno di denaro per far fronte al “vizio”, ricorre a prestiti ad usura o furti, persevera nella speranza di recuperare le perdite. I soggetti più colpiti sono gli uomini, ma un terzo del totale sono giocatrici. A parere anche degli esperti, che rafforzano i segnali lanciati da PrimoConsumo, “l'unico modo per ridurre questa attività, più vicino ad una droga che ad un vizio, è creare una rete sociale tra le persone. Allertare ed informare le famiglie, per fare in modo di prevenire la nascita di questa patologia, proprio come si farebbe con la droga".

 Da ricordare che l’associazione Primo Consumo ha ideato il progetto “Game Over – La dipendenza dal gioco non è un gioco”.

Game Over vede l’istituzione di un numero verde , grazie al quale degli psicoterapeuti (laureati iscritti agli albi professionali) saranno a disposizione dei giocatori e dei loro familiari per informarli, assisterli, guidarli. Primo Consumo convinta del forte interesse di tutti i concessionari del settore e dei Monopoli di Stato, vuole mettere a loro disposizione questo strumento concreto di rilevante importanza sociale e di monitoraggio e prevenzione del fenomeno ludopatico.

Game Over sarà operativo nel rispetto dei termini previsti dalla legge di stabilità.

Articolo (p)Link Commenti Commenti (2)  Storico ARCHIVIO  Stampa Stampa
 
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12