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Quanto ritenete importante introdurre l’obbligo di indicare con chiarezza sull’etichetta la provenienza del prodotto che acquistate?

 Molto
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09/09/2010 @ 20.35.16
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Di seguito gli interventi pubblicati in questa sezione, in ordine cronologico.
 
 
Di Primoconsumo (del 08/05/2009 @ 16:40:21, in Banche, cliccato 126 volte)

Uno sportello bancomat identifica il fruitore per consegnargli il denaro richiesto; perché non utilizzarlo anche per effettuare i pagamenti?

Basterebbe la tastiera numerica per indicare il c/c del destinatario della rimessa,; un tasto a conferma del suo nominativo ultimerebbe l’operazione rilasciando ricevuta liberatoria. Se poi i correntisti fossero troppi per consentire un collegamento diretto basterebbe indirizzare tutti i versamenti all’Ufficio dei c/c postali che, con comodo, come già avviene, provvederebbe all’accredito. Non paghiamo già così le ricariche dei cellulari?

 

Oggi 28 maggio,è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge fiscale firmato Tremoti. «In questi ultimi due anni - spiega Tremonti - troppe famiglie si sono trovate nella trappola fra stipendio fisso e mutuo variabile».
Una delle novità è che il governo sta valutando la possibilità di continuare a dedurre dalle tasse la rata di mutuo fiscalmente la rata contratta prima della rinegoziazione .Il ministro ha detto sì anche alla creazione di un osservatorio con le associazioni dei consumatori per monitorare gli sviluppi dell'accordo con L'abi.
Il prossimo passo sarà(...fosse vero!) verso l'azzeramento dei costi della portabilità e delle spese notarili.
Per quanto riguarda le moltissime famiglie morose che negli ultimi due , tre anni hanno smesso di pagare i muti perchè in gradnde difficoltà, i morosi fino a 6 rate potranno rientrare nell'accordo.Per chi possiede beni hanno immobili con iscritte delle procedure esecutive ci potrà essere, nei casi disperati, l'intervento di sostegno del Fondo mutui. L'accordo ridefinisce modalità e criteri di rinegoziazione dei mutui a tasso variabile stipulati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale. La rinegoziazione si applica dalla prima rata successiva al 1° gennaio 2009 e dovrà assicurare la riduzione dell'importo della rata a un ammontare pari a quello della rata che si ottiene applicando all'importo originario del mutuo il tasso di interesse come risultante dalla media aritmetica dei tassi applicati ai sensi del contratto del 2006. L'importo così calcolato resterà invariato per la durata del mutuo.
Leggiamo sul Sole 24 ore: "La differenza tra l'importo della rata dovuta secondo il piano originario di ammortamento e quello risultante dall'atto di rinegoziazione è addebitato su un conto di finanziamento accessorio al tasso che si ottiene in base all'Irs a 10 anni, alla data di rinegoziazione, maggiorato di uno spread dello 0,50 per cento. In caso il saldo fosse a favore del mutuatario la differenza sarà imputata a credito sul conto di finanziamento accessorio. L'eventuale debito del conto accessorio sarà rimborsato dal cliente con rate costanti di importo uguale alla rata di rinegoziazione.
L'ammortamento è calcolato sulla base dello stesso tasso a cui è regolato il conto accessorio, purché più favorevole al cliente. Le garanzie restano le stesse del mutuo originario. Banche e intermediari finanziari che aderiscono alla convenzione dovranno formulare ai clienti le proposte di rinegoziazione entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto fiscale. Le operazioni di rinegoziazione sono esenti da imposte e tasse. Banche e intermediari finanziari non dovranno applicare costi ai clienti."
Speriamo bene...
 
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