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Titolo
Quanto ritenete importante introdurre l’obbligo di indicare con chiarezza sull’etichetta la provenienza del prodotto che acquistate?

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09/09/2010 @ 20.37.38
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Di seguito gli interventi pubblicati in questa sezione, in ordine cronologico.
 
 

 

L’associazione interattiva cittadini e consumatori “PrimoConsumo” esprime piena soddisfazione e adesione per il pronunciamento della Cassazione in merito all’annoso problema legato alla decurtazione dei punti patente al proprietario del veicolo in mancanza di identificazione del conducente al momento della trasgressione, evidenziando come circa il 75% dei ricorsi che comportavano tale decurtazione dei punti sono stati impugnati da PrimoConsumo su una motivazione del tutto analoga. I Supremi giudici hanno, infatti, sentenziato  che “senza l’identificazione del conducente autore della trasgressione e in mancanza della successiva comunicazione dei dati personali e di abilitazione alla guida, entro 30 giorni dalla notifica, da parte del proprietario del veicolo, cui il verbale di accertamento della violazione è stato notificato, non vanno decurtati i punti della patente allo stesso proprietario, ma  si applica soltanto l'ulteriore sanzione pecuniaria prevista dall'art 180 del codice della strada”. Dopo lunga attesa arriva lapronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n.16276, che modifica la sentenza per “evidente errore” del giudice di pace per non aver tenuto conto della pronuncia della Consulta del 2005, «verosimilmente non essendo ancora a conoscenza del giudicato costituzionale, pubblicato pochi giorni prima della decisione».

 

La recente sentenza n.252/10 della Commissione Tributaria Provinciale di Catania ci fornisce ancora una volta l´occasione per riflettere sulle difficoltà che il contribuente incontra quotidianamente nel dedalo delle norme tributarie.

La sentenza riguarda i termini entro cui l´Amministrazione finanziaria puo´ far valere il suo diritto di riscossione delle imposte nei confronti del contribuente.
Difatti, tra termine per l´attività di liquidazione, termine per l´iscrizione a ruolo, termine di consegna del ruolo al concessionario della riscossione e termine di notifica della cartella di pagamento al debitore, il contribuente ha senza dubbio un bel daffare per comprendere se la richiesta che gli perviene sia o meno a norma di legge.
Le varie modifiche normative intervenute nel tempo e l´intreccio delle attività dell´Amministrazione finanziaria con quelle del concessionario per la riscossione, non ha reso la vita semplice nemmeno alla Corte Costituzionale che nel 2005 è dovuta intervenire dichiarando l’incostituzionalità dell´art. 25 del DPR 602/1973 nella parte in cui non prevedeva dei termini certi per la notifica delle cartelle di pagamento, confermando così quanto già detto più volte dalla Corte di Cassazione in merito all´impossibilità di lasciare esposto il contribuente, senza limiti temporali, all´azione esecutiva del Fisco.
Da qui un vuoto normativo a cui ha fatto seguito il D.l. 106 del 2005, convertito con L. 156/2005, che ha portato alla fissazione di termini decadenziali chiari, distinti in base alla tipologia di controllo che l´Amministrazione può svolgere, ovvero liquidizione automatica, controllo formale e accertamento.
Dunque, dopo svariate versioni di questa e di altre norme (disposizioni transitorie, rinvii, rimandi, termini definiti semplicemente esortativi, ordinatori o di mero valore interno all´amministrazione), grazie soprattutto al ruolo svolto dai giudici tributari di tutti i livelli, si è giunti ad una definizione di termini certi entro cui la pretesa fiscale può essere fatta valere dal Fisco, a pena di decadenza.
Resta il dubbio del perchè, se tutto era così chiaro già dal 2005, la Commissione Tributaria Provinciale di Catania si è trovata oggi a dover dichiarare illegittima l´iscrizione a ruolo avvenuta nel 2008 per imposte del 1997, con buona pace dei principi della chiarezza degli atti amministrativi e della collaborazione tra Amministrazione finanziaria e il contribuente!

Avv. Ivana Quarta, consulente tributario associazione PrimoConsumo

 

 Condanna della  Corte dei conti calabrese  ai vertici di un'Asl per avere distaccato un'unità di personale da un presidio sanitario, in modo tale che l'attività della struttura rimanesse paralizzata. I medici erano  pagati per essere fannulloni...

 

 Il fatto: nel 2003 i  vertici di un’Asl calabrese   trasferiscono presso l’Inps l'unico tecnico di laboratorio di un presidio sanitario  e i quattro medici della struttura vengono praticamente paralizzati in ogni loro attività, non essendo possibile effettuare alcu tipo di analisi. Ai  medici però, che strisciavano il cartellino ogni giorno  (e poi- aggiungiamo noi-probabilmente giocavano col computer, a tresette col morto, o andavano a fare la spesa, chissà...)Lo stipendio continua ad essere pagato  regolarmente ogni mesedal gennaio 2003 all’agosto 2004 per  un costo alla Regione   di oltre 150 mila euro. 
 
Uno dei medici ha dichiarato “Sono, per forza di cose, divenuta inoperosa. Ho fatto più volte presente la mia situazione di inattività sia ai miei diretti superiori, sia al direttore sanitario, sia allo stesso Direttore generale, proponendo tra l’altro a quest’ultimo la possibilità di essere impiegata sul territorio di competenza dell’Asl anche nell’ambito della prevenzione, ma queste mie sollecitazioni non hanno mai avuto seguito”. Ma non solo: “In seguito alla chiusura del reparto di fatto non ho svolto alcun tipo di attività connessa a quella di specialista ambulatoriale. A volte mi capitava i dare una mano agli addetti ai prelievi del sangue. Ho fatto più volte presente la mia situazione di inattività ai vertici della struttura sanitaria… ma senza avere alcun riscontro”.
  Così, alla fine della fiera, la Corte dei conti calabrese nella sentenza n. 540/2008, ha stentenziato che l’Asl (e quindi il  portafoglio pubblico) ha subito un danno economico derivante dalla erogazione degli stipendi  al personale che ha continuato a prestare formalmente servizio presso un laboratorio inattivo ed a svolgere attività assolutamente non rispondente alla specializzazione ambulatoriale per la quale era stato chiamato ad operare.
Con la sentenza i medici sono stati assegnati ad altre strutture dove possono esercitare e i dirigenti  che hanno permesso il "fallunnonismo" saranno invece chiamati a risarcire l'erario.

 

LA SENTENZA:

Corte dei Conti -  Regione Calabria - Sez. Giurisdizionale - Sentenza  9 luglio 2008 , n. 540 http://norma.dbi.it/images/spazio.gif

Erogazione di emolumenti al personale della struttura senza che questi possano rendere la prestazione lavorativa -Colpa Grave- Danno erariale

 "Sussiste la   colpa grave nella condotta del dirigente pubblico che dispone il distacco di un'unità di personale senza prevedere che lo stesso possa paralizzare l'intera struttura. Sussiste altresì il danno erariale nei confronti dell'Asl ed ascrivibile al dirigente che ha posto in essere il provvedimento di distacco, pari alle retribuzioni percepite dal personale della struttura senza che questo sia stato in grado di eseguire la prestazione lavorativa. "

 
 
 
 

 

 

 

 

Dal prossimo gennaio probabilmente molti ancora efficienti sessantenni continueranno a lavorare dopo essere andati in pensione.

Infatti in base a quanto previsto dll'art. 19 del decreto n. 112/2008, le pensioni dirette di anzianità diventano cumulabili con i redditi di lavoro, sia autonomo che dipendente.

Saranno cumulabili integralmente anche le pensioni dirette accumulate con il sistema contributivo "in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima nonché della gestione separata di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335" in caso di sussistenza dei requisiti richiesti.

La norma consente l' intera cumulabilità anche per le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni e per quelle liquidate a soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.

Fonte: Norma-Quotidiano d'informazione giuridica

 
 
 

Allungata la fascia di reperibilità per i giorni di malattia

 
 

Sei un dipendente statale? Stai male?
Comincia ad organizzarti : Il decreto estivo del governo Berlusconi infatti dispone che, anche per malattie di un giorno, il lavoratore deve garantire la sua reperibilità dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 20.00 di ogni giorno lavorativo, sabato e domenica inclusi.
Mi raccomando,bada bene di non andare in farmacia o dal medico o a comprarti da mangiare proprio in quegli orari( cioè tutto il giorno) e con il telefonino spento o senza lasciare qualcuno a casa(?) che sappia dove sei e tra quanto torni, qualora il medico dovesse bussare alla tua porta per la visita fiscale.
E soprattutto fai scorta di aspirine...che,in estrema sintesi, sarai costretto ad andare a lavorare anche se non sei del tutto moribondo/a ....

 

 
 
Di Romana Mercadante avvocato Primoconsumo (del 03/06/2008 @ 10:20:08, in Leggi Giustizia e Legalità, cliccato 126 volte)


Il Sindaco di Roma Alemanno ha sospeso la tariffazione nelle aree di parcheggio della capitale, le famigerate" strisce blu". "A decorrere dalla data odierna e fino a nuova deliberazione dell'Amministrazione comunale in materia, è sospesa la tariffazione della sosta nelle aree definite di particolare rilevanza urbanistica, di cui alla deliberazione n.104/2004 annullata, nel territorio del comune di Roma". Questo il testo dell'atto di indirizzo firmato ed inviato anche all'Atac, al comando della Polizia . Viene così effettivamente sospesa la tariffazione oraria in tutto il territorio comunale della Capitale. Tutto questo è avvenuto in seguito alla sentenza del Tar pubblicata il 28 maggio scorso che ha accolto il ricorso dell'associazione a tutela dei consumatori Codacons ed ha quindi annullato la delibera comunale n.104/2004. Il Sindaco Alemanno ha ritenuto in questo modo di "prevenire contestazioni suscettibili di arrecare a questo Comune maggiori pregiudizi rispetto ai proventi della sosta" nelle strisce blu,rilevata la generale e ampia portata caducatoria della sentenza in questione". Posto che mi sembra molto difficile riuscire a recuperare con azioni legali quanto pagato dai cittadini dell'urbe negli ultimi anni e che, ad un rapido conto, verranno a mancare dalle casse del comune diversi milioni di euro( 13, cifra più cifra meno...)si potrebbero almeno" abbonare" le migliaia di multe ancora non pagate di coloro che avevano parcheggiato nelle strisce blu senza ticket, nonchè le relative cartelle esattoriali. Così facendo si otterrebbe uno sgravio dei giudic di pace, intasati dai ricorsi e, uno sgravio degli uffici della Gerit ormai al collasso. A buon intenditore....; - )

 
Di Romana Mercadante avvocato Primoconsumo (del 29/05/2008 @ 10:47:44, in Leggi Giustizia e Legalità, cliccato 120 volte)

 

Dopo tanto discutere il Consiglio dei ministri ha approvato il pacchetto sicurezza. In evidenza le modifiche apportate al codice penale e al codice di procedura penale per contrastare l'immigrazione clandestina, ma degno di nota è anche l'inasprimento nei confronti di chi si mette alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze psicotrope. Le nuove norme qui

 
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