Diritto di famiglia

Qui di seguito potete trovare alcune domande ricorrenti relative al tema “Diritto di Famiglia”.
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DOMANDE RICORRENTI (F.A.Q.)
1) Cosa bisogna fare per il ricongiungimento familiare e quando può essere richiesto?

2) È possibile accedere gratuitamente ai dati personali contenuti nella documentazione bancaria riguardanti i familiari defunti?

3) I figli possono avere il cognome della madre?

4) È possibile modificare l’assegno di mantenimento?

5) Posso richiedere l’affidamento esclusivo dei miei figli?

6) Cosa bisogna fare per il riconoscimento in territorio italiano di un matrimonio contratto all’estero fra due cittadini italiani o fra un cittadino italiano e uno straniero?

RISPOSTE
1) Cosa bisogna fare per il ricongiungimento familiare e quando può essere richiesto?
Possono richiedere il ricongiungimento familiare – tramite richiesta di rilascio nulla osta da presentare allo Sportello unico Immigrazioni istituito presso la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo del luogo di dimora del richiedente nonchè via web – gli stranieri residenti in Italia che abbiano un permesso di soggiorno per lavoro, per asilo, per studio, motivi religiosi o familiari. Inoltre, alla luce delle recenti modifiche apportate dal decreto legislativo 3 ottobre 2008 n. 160 lo straniero puo’ chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari: a) coniuge non legalmente separato e di eta’ non inferiore ai diciotto anni; b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidita’ totale; d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.

2) È possibile accedere gratuitamente ai dati personali contenuti nella documentazione bancaria riguardanti i familiari defunti?
Quando muore un familiare molto spesso si è reso necessario per gli aventi causa rivolgersi alla banca del de cuius e richiedere copia della documentazione contenente dati personali del defunto come per esempio quelli del conto corrente. Ebbene il garante della privacy ha stabilito con provvedimento del 17 luglio 2008 che è pieno diritto dell’erede accedere a tali dati gratuitamente pertanto è illegittimo il comportamento della banca che richiede il pagamento di tali certificazioni.

3) I figli possono avere il cognome della madre?
La legge prevede che il nascituro acquisisca il cognome del padre. I cambiamenti sociali impongono un cambiamento che tenga conto dell’uguaglianza uomo donna. E’ per questo che, prevalentemente in regime di matrimonio, la giurisprudenza più recente ha reso possibile che i figli, in caso di comune intento dei coniugi, abbiano il cognome della madre.

4) È possibile modificare l’assegno di mantenimento?
L’art. 710 c.p.c. concede tale possibilità alle parti in caso di sopravvenienza di giustificati motivi come ad esempio i mutamenti delle condizioni economiche delle parti. Bisogna però tener conto che non basta il venir meno di una determinata entrata di cui fruiva l’obbligato come per esempio un canone di locazione per un immobile di sua proprietà, né l’alienazione di un’unità immobiliare a meno che l’obbligato non dimostri che tali circostanze hanno cambiato radicalmente le proprie condizioni economiche.

5) Posso richiedere l’affidamento esclusivo dei miei figli?
L’affidamento esclusivo si pone oggi come ipotesi di carattere eccezionale che può essere adottata soltanto in casi in cui la regola generale dell’affidamento condiviso si presenti inattuabile. La semplice conflittualità dei genitori non rientra in questa casistica. In altre parole il coniuge può chiedere l’affido esclusivo qualora l’altro genitore, con ripetute accuse, lo denigri, lo insulti o lo screditi agli occhi dei figli a tal punto da sostenere falsità che possano ledere il rapporto genitoriale. Come ad es. sostenere l’esistenza di altre relazioni eterosessuali e/o omosessuali.

6) Cosa bisogna fare per il riconoscimento in territorio italiano di un matrimonio contratto all’estero fra due cittadini italiani o fra un cittadino italiano e uno straniero?
Oggi giorno, per svariati motivi, sono molti i cittadini italiani che decidono di sposarsi all’estero. A tal riguardo l’art. 16 del DPR 396/2000 prevede che il matrimonio all’estero, quando gli sposi sono entrambi cittadini italiani o uno di essi è cittadino italiano e l’altro è cittadino straniero, può essere celebrato: 1)innanzi all’autorità diplomatica o consolare competente; 2)innanzi all’autorità locale secondo le leggi del luogo. In quest’ultimo caso una copia dell’atto è rimessa a cura degli interessati all’autorità diplomatica o consolare. Inoltre, sarà necessario che la celebrazione del matrimonio secondo le leggi de luogo sia preceduto dalle pubblicazioni – nonostante l’abrogazione dell’art. 115 2° comma cod. civ. – e sia seguito dalla trascrizione dell’atto nei registri dello stato civile italiano. Tuttavia, la mancanza di siffatti adempimenti (pubblicazione e trascrizione) non pregiudica la validità del matrimonio. Infatti, in linea di principio i matrimoni celebrati all’estero tra italiani e stranieri hanno immediata validità nel nostro ordinamento qualora risultino celebrati secondo le forme previste dalla legge straniera. Peraltro, nell’ipotesi in cui manchino i requisiti sostanziali relativi allo stato ed alla capacità delle persone previsti dalla legge italiana, l’atto di matrimonio non perde la sua validità fino a quando non sia impugnato e non sia intervenuta una pronuncia di nullità o di annullamento.